<HTML>Dal 1.1.2003 l'ammontare della ritenuta è corrispondente all'11,5% (23% x 50%) ovvero al 4,6% (23% x 20%) dell'importo delle provvigioni.
Anche per i venditori porta a porta le provvigioni sono soggette alla ritenuta alla fonte, nella nuova misura del 23%; per tali soggetti la ritenuta è considerate a titolo d'imposta.
Va sottolineato che per tali soggetti l'art. 2, comma 12, della Finanziaria 2003 ha disposto che la base imponibile per il calocolo della ritenuta (precedentemente costituita dall'intera provvigione) è commisurata all'importo delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
In pratica, dal 1° gennaio 20003 la ritenuta del 23% è applicata sul 78% delle provvigioni corrisposte.
La nuova aliquota del 23% si applica alle provvigioni corriposte a decorrere dall'1.1.2003 (principio di cassa)comprendendo anche:
- le provvigioni di competenza del 2002, pagate nel 2003;
- le provvigioni già fatturate nel 2002, pagate nel 2003. In tale situazione sarà il sostitutto d'imposta a dover calcolare la ritenuta nella misura corretta indipendentemente da quanto indicato dall'intermediario nella relativa fattura.</HTML>