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ritardi di pagamento

G

Gigi

Ospite
<HTML>Leggo dell’entrata in vigore del D.L. 9/10/2002 per quanto riguarda i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed in ufficio nascono degli interrogativi e dubbi:

Mi metto dalla parte del fornitore e faccio alcuni esempi:

1) Mi sembra di capire che se non applico gli interessi al mio cliente entro 60 gg. dalla consegna della merce non ci sono problemi.
2) Successivamente sono obbligato a contabilizzare gli interessi perché trattandosi di un provento, su quest’importo io vado a pagare le tasse
3) Dall’altra parte il mio cliente non me li paga ed io non li pretendo naturalmente x non compromettere il ns. rapporto commerciale e quindi se al momento dell’addebito li ha contabilizzati come onere finanziario, nel momento in cui non me li paga per lui diventano proventi, pertanto nella sua contabilità non c’è nessuna variazione dell’imponibile fiscale.
4) Se il mio cliente ovviamente non me li paga io li considero come perdita su crediti e quindi se in un primo tempo ho incrementato il mio imponibile fiscale, ora lo riduco e pertanto cosa cambia? A meno che per considerarlo perdita, come mi sembra di capire, è opportuno per poterli dedurre avere tutta una documentazione che ne provi i requisiti di certezza, ecc. per cui nel dubbio, molti potrebbero rinunciare alla deduzione e quindi per lo le casse dello stato sarebbe vantaggioso

Sono corrette queste considerazioni e comunque se ce ne fossero altre sarei grato a tutti di illuminarmi. Grazie</HTML>
 
<HTML>1) gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine. Se la scadenza non è stabilita scatta il comma due dell'art. 4 del Dlgs che fa riferimento ai trenta giorni successivi a quello dell'accadimento prospettato. Da quel momento gli interessi maturano automaticamente.

2) si perché automaticamente, senza messa in mora, gli interessi cominciano a maturare.

3) qui sta il nocciolo della questione. Per gli importi superiori ai cinque euro, il credito è maturo e definitivo. Per la sua rimozione dal reddito d'impresa è necessario applicare l'art. 66 Tuir, che come noto, prevede la non imponibilità automatica solo in presenza di procedure concorsuali a carico del debitore.
La loro prescrizione è quinquennale (art 2948 n. 4 c.c.).

4) idem come sopra. Per considerarli perduti devi attuare quanto previsto dall'art 66 tuir.

Hai fatto bene a sollevare il problema perché ci riguarderà tutti nel momento della redazione del bilancio, soprattutto per i crediti "lungodegenti", maturati a decorrere dal 8/8/2002.

Il tasso di riferimento è quello previsto dalla BCE, maggiorato di sette punti

ciao</HTML>
 
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