Va evidenziato, che ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a) del dl 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. In merito a tali spese, inoltre, si precisa che qualora l’immobile sia di proprietà di terzi e utilizzato dal professionista in virtù di contratto di locazione, leasing, comodato gratuito, le stesse risultano deducibili in quote di ammortamento del 20% annuo solo se nel contratto le parti hanno espressamente pattuito che la manutenzione straordinaria sia a carico del conduttore. Si ricorda, inoltre, che le istruzioni al mod. 740/96 al rigo E11 dell’appendice prevedono per gli immobili in locazione la completa deducibilità delle spese per servizi (spese condominiali, ascensore ecc.). Per gli immobili utilizzati promiscuamente in base al contratto di locazione anche finanziaria la deducibilità delle spese per servizi è da intendersi al 50%.
occorre determinare la quota parte proporzionale di dette spese di ristrutturazione da riferirsi allo studio (mq, mc, ) e in seguito su detta quota l'iva che può essere detratta.
vedi anche l'art. 19 n. 4 dpr 633/72...
"" 4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all' imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione. "
ciao...