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Ristrutturazione bagno

Per recuperare il 50% della ristrutturazione completa del bagno e' necessaria la Cila o e' sufficente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'?
Cordiali saluti
 
Se i regolamenti comunali non prevedono comunicazione, comunicazione non serve ai fini delle detrazioni...

Interpello 287/2019


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Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento al quesito proposto, si
precisa, dunque, che, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi
igienici indicati dall’Istante rientrano, in linea di principio - come chiarito da
ultimo con la citata circolare n. 13/E del 2019 - tra gli interventi di manutenzione
straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera
b), del TUIR.
La qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico
presuppone, tuttavia, valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze
della scrivente in quanto spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente
territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.

Pertanto, sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano
stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti
regolamenti edilizi
, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare
alcuna comunicazione l’Istante potrà fruire della detrazione
, sempreché siano stati
posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal citato decreto n. 41 del 1998.

L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indicare la data di
inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere
rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo
abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

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