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Rinuncia credito

Una holding detiene al 100% le società Alfa e Beta; la società Alfa vanta nei confronti di Beta un credito di 2.200.000 euro, così composto:
- 1.000.000 euro a titolo di finanziamento;
- 1.200.000 euro a titolo di prestazioni di servizi (1.000.000 euro + IVA 20%).
La holding ha intenzione di acquistare da Alfa i crediti vantati verso Beta al valore nominale e, successivamente, rinunciare al credito acquistato e vantato, per effetto della cessione, nei confronti di Beta. Secondo Voi quale è il trattamento fiscale di tale rinuncia in capo alla holding ed in capo alla controllata Beta
 
Riferimento: Rinuncia credito

inizio con il credito che alfa ha maturato inviando fattura a beta per una prestazione di servizi.
nel momento della cessione al valore nominale ossia 1.200.000 la holding contabilizzerà questo acquisto tra le immobilizzazioni finanziarie (crediti verso controllata -Beta)
La rinuncia successiva per la Holding verrà contabilizzata come sopravvenienza passiva o come perdita su crediti mentre per Beta la rinucia del credito si trasformerà in una sopravvenienza attiva.
Avevo anche ipotizzato, ove non fosse trascorso un anno dalla emissione della fattura, ad una sorta di nota di credito, ma tale operazione è stata effettuata tra due soggetti diversi ossia Alfa e Beta.
Non solo, ma trattandosi di mera prestazione di servizi la nota di credito mi pare non possa essere ipotizzata.
Credi che stia ragionando in modo errato?
 
Riferimento: Rinuncia credito

Una holding detiene al 100% le società Alfa e Beta; la società Alfa vanta nei confronti di Beta un credito di 2.200.000 euro, così composto:
- 1.000.000 euro a titolo di finanziamento;
- 1.200.000 euro a titolo di prestazioni di servizi (1.000.000 euro + IVA 20%).
La holding ha intenzione di acquistare da Alfa i crediti vantati verso Beta al valore nominale e, successivamente, rinunciare al credito acquistato e vantato, per effetto della cessione, nei confronti di Beta. Secondo Voi quale è il trattamento fiscale di tale rinuncia in capo alla holding ed in capo alla controllata Beta

Devi solo fare attenzione se la holding abbia optato o no al consolidato ai sensi dell'art. 120 del TUIR O all'art. 130 del TUIR. In tal caso le due partite potrebbero compensarsi e vi sarebbe solo uno spostamento finanziario poichè ai fini del reddito imponibile le due operazioni potrebbero compensarsi.
Relativamente al finanziamento di 1.000.000 il problema della nota credito non si pone proprio trattandosi di un prestito fatta a Beta da Alfa.
anche in questo caso la holding porterà, a seguito della rinuncia, una perdita e la società Beta una sopravvenienza
 
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Ciao Roberto, dato per scontato che l'operazione sia sostenuta da valide ragioni economiche e che non abbia problemi da 37 bis del 600, riguardo alle imposte indirette le due operazioni saranno assoggettate ad imposta di registro.

Per la società Beta, ai fini fiscali non si avrebbe sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4 dell'articolo 88 del Tuir.

La rinuncia la holding la iscriverebbe al costo dei titoli (art 94 comma 6 Tuir).

ciao
 
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Ciao Roberto, dato per scontato che l'operazione sia sostenuta da valide ragioni economiche e che non abbia problemi da 37 bis del 600, riguardo alle imposte indirette le due operazioni saranno assoggettate ad imposta di registro.

Per la società Beta, ai fini fiscali non si avrebbe sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4 dell'articolo 88 del Tuir.

La rinuncia la holding la iscriverebbe al costo dei titoli (art 94 comma 6 Tuir).

ciao

fabiano, il comma 4 dell'art. 88 del Tuir si applica se il finanziamento è stato fatto a fondo perduto o in conto capitale; roberto non ha precisato a quale titolo la società alfa era creditrice di beta e quindi questo mi ha portato in un eventuale errore.
 
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Caro Giuseppe, quando ho postato il mio scritto, in un momento abbondantemente successivo a quello nel quale avevo aperto il foglio su cui scrivere, il Tuo ultimo intervento era già stato inserito nel forum.

Cmq. trattasi sempre di suggerimenti che senza dubbio non possono pretendere di possedere un carattere esaustivo a soluzione del tema trattato, specialmente su di un tema così complesso come quello affrontato da Roberto.

Quello fiscale è un terreno nel quale nessuno può pretendere di esprimere verità. Il forum è utile proprio per confrontare i nostri pareri e per cercare di migliorarci.

Riguardo all'art. 88, comma 4, in esso si fa esplicito riferimento alla "rinuncia dei soci ai crediti".


ciao, con amicizia
 
Riferimento: Rinuncia credito

Io darei questa risposta al quesito che mi è stato sottoposto: cosa ne pensate.

Ai sensi dell'art. 88 co. 4 del TUIR, la rinuncia, da parte del socio, al credito nei confronti della società partecipata non determina, in capo a quest'ultima, l'insorgere di una sopravvenienza attiva rilevante ai fini della formazione del reddito imponibile.
Tale norma va esaminata in correlazione con gli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR, per effetto dei quali l'ammontare relativo al credito oggetto della rinuncia non è ammesso in deduzione in capo al socio e si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice.
Gli effetti fiscali della rinuncia si possono, dunque, sintetizzare nel seguente modo (sul punto, si veda la ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2002 n. 152/E):
- per la società partecipata, la rinuncia al credito da parte del socio non costituisce sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante (in quanto va ad incrementare il patrimonio netto), mentre rimane acquisita l'eventuale deducibilità del costo a suo tempo imputato a Conto Economico per competenza;
- in capo alla società controllante, invece, la rinuncia al credito determina un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, mentre rimane acquisito il ricavo precedentemente imputato per competenza (si noti che, nel caso in esame, il ricavo è risultato imponibile in capo alla società Alfa e non alla holding).
Come sottolineato dalla ris. dell'Agenzia delle Entrate 152/2002, richiamando la precisazioni già contenute nella ris. dell'Agenzia delle Entrate 5.4.2001 n. 41/E, "l'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in via sistematica, in virtù della cointeressenza del socio-creditore, alle vicende della società partecipata. La patrimonializzazione di quest'ultima si riflette, infatti, nell'attivo della partecipante attraverso un corrispondente aumento del costo della partecipazione".
Va, peraltro, precisato che il comma 4 dell'art. 88 del TUIR riproduce il testo dell'art. 55 del "vecchio" TUIR, così come modificato dal DL 30.12.93 n. 557 (conv. nella L. 26.2.94 n. 133). In base alla versione risultante dalle modifiche citate (e a differenza della previgente versione che escludeva dal novero delle sopravvenienze attive soltanto la rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti), qualsiasi rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società partecipata, quale che sia la natura (commerciale o finanziaria) dei crediti medesimi e la fonte che li ha generati, non costituisce sopravvenienza attiva (cfr. Leo M. "Le imposte sui redditi nel Testo Unico", tomo II, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1522).
Specularmente, l'incremento del costo della partecipazione è determinato non solo dalla rinuncia a un credito di natura finanziaria, ma anche dalla rinuncia a un credito di natura commerciale.
Si riporta, inoltre, il chiarimento fornito dal Ministero delle Finanze mediante la C.M. 27.5.94 n. 73, secondo cui "la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d'imposta" (cfr. C.M. 27.5.94 n. 73, § 3.20).
Tale orientamento ha alimentato un ampio dibattito in dottrina, suscitando numerose posizioni critiche, con particolare riguardo al fondamento della nozione di "incasso giuridico". Sul punto, si vedano Garcea A. "Rinunce dei soci ai compensi imponibili per cassa: analisi critica delle teorie sulla tassabilità", Il fisco, 42, 1995, p. 10168, Del Federico L. "Profili fiscali della rinuncia dei crediti da parte dei soci", Il fisco, 38, 1994, p. 9016.
Una considerazione a parte va, infine, effettuata con riferimento agli eventuali profili elusivi dell'operazione di rinuncia al credito.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata ad esprimere il proprio parere su un'operazione di rinuncia ad un credito previo acquisto del credito stesso al valore nominale, ha sottolineato che la ratio della disposizione contenuta nell'art. 55 co. 4 del TUIR (ora art. 88 co. 4) viene sostanzialmente aggirata (evidenziando profili elusivi) qualora "la rinuncia al credito, anziché in funzione della patrimonializzazione, sia effettuata in previsione della liquidazione definitiva della partecipata". In questo caso, infatti, si realizzerebbero immediatamente le condizioni affinché la rinuncia al credito, dopo aver comportato un incremento del costo della partecipazione, concorra alla formazione del reddito d'esercizio come minusvalenza su partecipazioni. La conclusione in ordine alla sussistenza dei profili elusivi sarebbe, invece, differente qualora la rinuncia al credito da parte del socio risultasse "funzionale alla rimessa in bonis della società partecipata, consentendo a questa di proseguire l'attività" (sul punto, si veda la ris. Agenzia delle Entrate 41/2001).
 
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