Riferimento: Rinuncia credito
Io darei questa risposta al quesito che mi è stato sottoposto: cosa ne pensate.
Ai sensi dell'art. 88 co. 4 del TUIR, la rinuncia, da parte del socio, al credito nei confronti della società partecipata non determina, in capo a quest'ultima, l'insorgere di una sopravvenienza attiva rilevante ai fini della formazione del reddito imponibile.
Tale norma va esaminata in correlazione con gli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR, per effetto dei quali l'ammontare relativo al credito oggetto della rinuncia non è ammesso in deduzione in capo al socio e si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice.
Gli effetti fiscali della rinuncia si possono, dunque, sintetizzare nel seguente modo (sul punto, si veda la ris. Agenzia delle Entrate 22.5.2002 n. 152/E):
- per la società partecipata, la rinuncia al credito da parte del socio non costituisce sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante (in quanto va ad incrementare il patrimonio netto), mentre rimane acquisita l'eventuale deducibilità del costo a suo tempo imputato a Conto Economico per competenza;
- in capo alla società controllante, invece, la rinuncia al credito determina un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, mentre rimane acquisito il ricavo precedentemente imputato per competenza (si noti che, nel caso in esame, il ricavo è risultato imponibile in capo alla società Alfa e non alla holding).
Come sottolineato dalla ris. dell'Agenzia delle Entrate 152/2002, richiamando la precisazioni già contenute nella ris. dell'Agenzia delle Entrate 5.4.2001 n. 41/E, "l'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in via sistematica, in virtù della cointeressenza del socio-creditore, alle vicende della società partecipata. La patrimonializzazione di quest'ultima si riflette, infatti, nell'attivo della partecipante attraverso un corrispondente aumento del costo della partecipazione".
Va, peraltro, precisato che il comma 4 dell'art. 88 del TUIR riproduce il testo dell'art. 55 del "vecchio" TUIR, così come modificato dal DL 30.12.93 n. 557 (conv. nella L. 26.2.94 n. 133). In base alla versione risultante dalle modifiche citate (e a differenza della previgente versione che escludeva dal novero delle sopravvenienze attive soltanto la rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti), qualsiasi rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società partecipata, quale che sia la natura (commerciale o finanziaria) dei crediti medesimi e la fonte che li ha generati, non costituisce sopravvenienza attiva (cfr. Leo M. "Le imposte sui redditi nel Testo Unico", tomo II, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1522).
Specularmente, l'incremento del costo della partecipazione è determinato non solo dalla rinuncia a un credito di natura finanziaria, ma anche dalla rinuncia a un credito di natura commerciale.
Si riporta, inoltre, il chiarimento fornito dal Ministero delle Finanze mediante la C.M. 27.5.94 n. 73, secondo cui "la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d'imposta" (cfr. C.M. 27.5.94 n. 73, § 3.20).
Tale orientamento ha alimentato un ampio dibattito in dottrina, suscitando numerose posizioni critiche, con particolare riguardo al fondamento della nozione di "incasso giuridico". Sul punto, si vedano Garcea A. "Rinunce dei soci ai compensi imponibili per cassa: analisi critica delle teorie sulla tassabilità", Il fisco, 42, 1995, p. 10168, Del Federico L. "Profili fiscali della rinuncia dei crediti da parte dei soci", Il fisco, 38, 1994, p. 9016.
Una considerazione a parte va, infine, effettuata con riferimento agli eventuali profili elusivi dell'operazione di rinuncia al credito.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata ad esprimere il proprio parere su un'operazione di rinuncia ad un credito previo acquisto del credito stesso al valore nominale, ha sottolineato che la ratio della disposizione contenuta nell'art. 55 co. 4 del TUIR (ora art. 88 co. 4) viene sostanzialmente aggirata (evidenziando profili elusivi) qualora "la rinuncia al credito, anziché in funzione della patrimonializzazione, sia effettuata in previsione della liquidazione definitiva della partecipata". In questo caso, infatti, si realizzerebbero immediatamente le condizioni affinché la rinuncia al credito, dopo aver comportato un incremento del costo della partecipazione, concorra alla formazione del reddito d'esercizio come minusvalenza su partecipazioni. La conclusione in ordine alla sussistenza dei profili elusivi sarebbe, invece, differente qualora la rinuncia al credito da parte del socio risultasse "funzionale alla rimessa in bonis della società partecipata, consentendo a questa di proseguire l'attività" (sul punto, si veda la ris. Agenzia delle Entrate 41/2001).