Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

rinuncia all'impugnazione del licenziamento e offerta del datore di lavoro

federik

Utente
Ciao Domenico, un conoscente ha ricevuto una certa somma dall'ex datore di lavoro a seguito di rinuncia all'impugnazione del licenziamento.
Quanto ha ricevuto secondo te deve essere dichiarata nel modello 730?
Il caf dice di no, il commercialista dice invece che è un reddito imponibile e quindi deve essere dichiarato
Puoi indicare la norma di riferimento?.
Come sempre ti ringrazio per la disponibilità e cortesia.
Ciao Federico
 
Salve Federico, il riferimento nella fattispecie è l'art. 6 del D.lgs nr.23 del 4 Aprile 2015, che per comodità di lettura riporto:

Art. 6. Offerta di conciliazione


1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che NON costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

Per quanto sopra, l'importo non deve essere riportato nel modello 730.

Saluti
 
Alto