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Rinuncia all’ereditá

Aggiungo questo per chiarezza: «secondo la corretta applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 346/1990, in tema di imposta di successione, il presupposto dell'imposizione tributaria va individuato nella chiamata all'eredità e non già nell'accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cui l'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario. Sebbene ai fini della legittimazione passiva di tale imposta sia sufficiente essere chiamati all'eredità, l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche della legittimazione passiva» Corte di Cassazione, sez. V, 12 aprile 2022, n. 11832
 
Confermo per esperienza diretta, il consiglio di S8stress, tuttavia se il chiamato all'eredità non risulta nel possesso dei beni, per quale motivo dovrebbe provvedere di sua iniziativa alla rinuncia all'eredità, sostenendo il costo di 200 euro per la registrazione + marche da bollo?

Il chiamato all'eredità può anche non fare assolutamente nulla; non diventerà erede e, decorsi dieci anni dalla morte del de cuius, ci sarà la decadenza dal diritto di accettare l'eredità che equivale alla rinuncia.

Se poi un soggetto interessato, come ad esempio i creditori del de cuius, dovessero ricorrere al tribunale civile, per la fissazione di un termine anticipato per l'accettazione dell'eredità, rispetto ai dieci anni previsti dall'articolo 480 del codice civile, sarà sufficiente non presentarsi in udienza, per essere considerati giuridicamente rinunciatari dell'eredità.

L'articolo 481 del codice civile prevede quanto segue: Qualora il chiamato non effettui (o renda) la dichiarazione entro il termine fissato, perde il diritto di accettare.

A mio parere, in questo caso potete anche non fare assolutamente nulla.

A conferma del mio consiglio, vi consiglio la seguente sintetica lettura sul sito Avvocato online:

Rinuncia eredità
 
Se non sei nel possesso dei beni dellanonna (e non lo sei, in base a quello che scrivi, considerato che nonhai nessun contatto con lei), non devi fare assolutamente nulla !


Lascia decorrere il termine di diecianni dalla morte della nonna, per accettare l'eredità, senzaaccettarla né espressamente né per fatti concludenti, in modo daottenere gli stessi effetti di una rinuncia all'eredità !


La rinuncia ha un costo anche se la sifa dinanzi al cancelliere del tribunale.


Parliamo di 200 euro (imposta registro)+ le marche da bollo delle due rinunce !


I riferimenti normativi sono nellaseguente consulenza:

Tassazione diversi atti di rinuncia all'eredità

Saluti
 
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