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Rimborso spese legali

R

Rag. Luigi

Ospite
<HTML>Un mio cliente ha pagato un suo fornitore dopo essere stato "costretto" dall'intervento da parte di un legale. Il mio cliente ha dovuto rimborsare le spese sostenute per questo intervento. Metà importo è stato versato il 01/06/2003 e metà importo verrà versato il 01/02/2004. Nessuna fattura è stata ricevuta per l'importo del 2003 (nonostante ripetuti solleciti). Possono essere dedotte queste spese pur avendo in mano soltanto la matrice dell'assegno spedito? Per l'importo da versare nel 2004 la competenza è il 2003? Chiedo a Voi colleghi del forum un parere.</HTML>
 
<HTML>L'avvocato deve fattuare al suo cliente che l'ha incaricato ad agire nei confronti del tuo cliente; dovresti avere unca copia della fattura fatta dall'avvocato al suo cleinte perchè l'obbligo di versare la ritenuta è a carico del soggetto che ha effettuato il pagamentto, cioè il tuo cliente.</HTML>
 
<HTML>Scusa roberto, ma nn capisco una cosa....
Se la fattura è intestata ad un soggetto, questo paga e si rivale su un secondo soggetto (il cliente di luigi), addebitandogli l'intera fattura come rivalsa spese (come da fattura allegata), omettendo la ritenuta perchè è stata già versata dal primo soggetto.....nn è corretto?</HTML>
 
<HTML>ho trovato questa risposta in una banca dati.. spero sia di aiuto..
buon weeekend a tutti



"Una ns. cliente ha ottenuto, a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo, il pagamento coattivo di un proprio credito,
nonché degli interessi moratori.
Al debitore sono stati inoltre addebitati le spese di procedura, gli onorari, cap e I.v.a. dell’avvocato, il quale
tuttavia ha rimesso fattura alla ns. cliente, invitandola poi a rifatturare tali importi al debitore esecutato.
Si chiede l’esatta procedura ai fini I.v.a. e imposte dirette per registrare il tutto nella contabilità della cliente e
successivamente per documentare al debitore escusso:
- gli interessi moratori;
- le spese di procedura;
- la fattura dell’avvocato.
Risposta:
Di norma, al termine di una controversia legale, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle
spese giudiziali a favore dell'altra parte. Tra queste spese vi è compresa anche la parcella del legale della parte
vittoriosa. L'avvocato della parte vincitrice può scegliere se farsi pagare direttamente dal proprio cliente, il quale
si rivarrà poi nei confronti della parte soccombente, oppure farsi pagare direttamente dalla parte soccombente
utilizzando l'istituto della "distrazione delle spese" ex art. 93 del Codice di procedura civile. Relativamente alla
seconda procedura, che costituisce un'eccezione della prima, possono sorgere alcuni problemi in merito
all'effettuazione della ritenuta e al trattamento I.V.A. in relazione alle somme da pagare a carico della parte
soccombente.
Nel quesito non si viene a conoscenza dell’elemento fondamentale dell’operazione e cioè se il legale si soddisfa
direttamente sulla parte soccombente. Verranno comunque analizzati entrambi sia il caso in cui il legale si
avvalga dell’Istituto della “distrazione delle spese”, sia il caso in cui il legale venga pagato direttamente dal
proprio cliente.
1° caso: Il legale si soddisfa direttamente dalla parte soccombente.
In questo caso i corretti adempimenti fiscali sono i seguenti:
- In primo luogo il legale deve emettere regolare fattura intestata al proprio cliente che gli ha conferito l’incarico
di essere assistito in giudizio, quest’ultimo dovrà pagare al proprio legale solamente l’importo dell’I.v.a. che si
detrae registrando il documento. La parte soccombente non potrà pretendere l’emissione della fattura nei propri
confronti.
Sulla fattura verrà apposta la quietanza a saldo in cui si evidenzia che il pagamento avviene con denaro fornito
dal soccombente, vincolato alla prestazione dalla sentenza di condanna.
- Inoltre rilascia una ricevuta del pagamento alla parte soccombente per l’ammontare delle spese di giudizio
da quest’ultima pagate.
2° caso: Il legale si soddisfa direttamente nei confronti del proprio cliente.
- Il legale emette fattura nei confronti del proprio cliente, che ha pagato direttamente il legale;
- Il cliente a questo punto eserciterà una rivalsa nei confronti della parte soccombente per la somma pagata al
legale.
In merito a quanto già risposto, precisiamo che la parte vittoriosa non deve emettere nessuna fattura per la
rivalsa nei confronti della parte soccombente, in quanto la prestazione dell’avvocato deve essere da lui fatturata
come esemplificato nello schema prodotto nel quesito."</HTML>
 
<HTML>ehm, dimenticato un pezzo dell'articolo.....

"In sostanza la parte vittoriosa incassa:
Per conto dell’Avvocato
+ L’importo dell’onorario
+ Spese processuali
+ 2% cassa previdenza
- Ritenuta d’acconto I.r.pe.f.
Per soddisfare il proprio credito
+ Credito oggetto del procedimento
+ Interessi moratori
Per quanto riguarda gli importi incassati per conto dell’Avvocato non dovrà emettere nessun documento in
quanto trattasi solamente di un trasferimento finanziario di denaro, sarà l’Avvocato a rilasciare una ricevuta nei
confronti della parte soccombente per l’importo incassato.
Per quanto riguarda gli importi di propria competenza, la parte vittoriosa non dovrà emettere nessun documento
I.v.a., in quanto incassa un credito vantato e per la parte residua incassa interessi moratori non soggetti ad I.v.a.
ai sensi dell’art. 15 punto 1 D.p.r. 633/72 e quindi non fatturabili.
Per concludere la parte vincitrice dovrà rilasciare solamente una ricevuta non valida ai fini I.v.a. per quanto
riguarda l’importo degli interessi."</HTML>
 
<HTML>Spese legali ed interessi sono stati versati direttamente al fornitore del mio cliente. Per la realtiva deduzione ai fini delle imposte sui redditi è corretta effettuarla per "cassa"?
Il documento (ad es. una ricevuta) a giustificazione di quanto pagato deve essere richiesta al legale? Le matrici degli assegni emessi non sono sufficenti?</HTML>
 
<HTML>il legale deve emettere fattura al proprio cliente (rm 24/7/98 n. 91)
il soccombente riceverà una ricevuta di quietanza, richiedila...</HTML>
 
<HTML>Grazie per il contributo offerto:
Mi rimane un unico dubbio: la deduzione è per cassa o per competenza?</HTML>
 
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