<HTML>ho trovato questa risposta in una banca dati.. spero sia di aiuto..
buon weeekend a tutti
"Una ns. cliente ha ottenuto, a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo, il pagamento coattivo di un proprio credito,
nonché degli interessi moratori.
Al debitore sono stati inoltre addebitati le spese di procedura, gli onorari, cap e I.v.a. dell’avvocato, il quale
tuttavia ha rimesso fattura alla ns. cliente, invitandola poi a rifatturare tali importi al debitore esecutato.
Si chiede l’esatta procedura ai fini I.v.a. e imposte dirette per registrare il tutto nella contabilità della cliente e
successivamente per documentare al debitore escusso:
- gli interessi moratori;
- le spese di procedura;
- la fattura dell’avvocato.
Risposta:
Di norma, al termine di una controversia legale, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle
spese giudiziali a favore dell'altra parte. Tra queste spese vi è compresa anche la parcella del legale della parte
vittoriosa. L'avvocato della parte vincitrice può scegliere se farsi pagare direttamente dal proprio cliente, il quale
si rivarrà poi nei confronti della parte soccombente, oppure farsi pagare direttamente dalla parte soccombente
utilizzando l'istituto della "distrazione delle spese" ex art. 93 del Codice di procedura civile. Relativamente alla
seconda procedura, che costituisce un'eccezione della prima, possono sorgere alcuni problemi in merito
all'effettuazione della ritenuta e al trattamento I.V.A. in relazione alle somme da pagare a carico della parte
soccombente.
Nel quesito non si viene a conoscenza dell’elemento fondamentale dell’operazione e cioè se il legale si soddisfa
direttamente sulla parte soccombente. Verranno comunque analizzati entrambi sia il caso in cui il legale si
avvalga dell’Istituto della “distrazione delle spese”, sia il caso in cui il legale venga pagato direttamente dal
proprio cliente.
1° caso: Il legale si soddisfa direttamente dalla parte soccombente.
In questo caso i corretti adempimenti fiscali sono i seguenti:
- In primo luogo il legale deve emettere regolare fattura intestata al proprio cliente che gli ha conferito l’incarico
di essere assistito in giudizio, quest’ultimo dovrà pagare al proprio legale solamente l’importo dell’I.v.a. che si
detrae registrando il documento. La parte soccombente non potrà pretendere l’emissione della fattura nei propri
confronti.
Sulla fattura verrà apposta la quietanza a saldo in cui si evidenzia che il pagamento avviene con denaro fornito
dal soccombente, vincolato alla prestazione dalla sentenza di condanna.
- Inoltre rilascia una ricevuta del pagamento alla parte soccombente per l’ammontare delle spese di giudizio
da quest’ultima pagate.
2° caso: Il legale si soddisfa direttamente nei confronti del proprio cliente.
- Il legale emette fattura nei confronti del proprio cliente, che ha pagato direttamente il legale;
- Il cliente a questo punto eserciterà una rivalsa nei confronti della parte soccombente per la somma pagata al
legale.
In merito a quanto già risposto, precisiamo che la parte vittoriosa non deve emettere nessuna fattura per la
rivalsa nei confronti della parte soccombente, in quanto la prestazione dell’avvocato deve essere da lui fatturata
come esemplificato nello schema prodotto nel quesito."</HTML>