Per motivi di cautela, tra le soluzioni possibili per chiedere il rimborso dell’Irap vi è la presentazione
di 2 distinte istanze: all’Agenzia delle Entrate e alla Regione.
Occorre, tuttavia, prestare la massima attenzione a tale fattispecie, poiché potrebbe accadere che uno dei soggetti, se chiamato illegittimamente in giudizio, chieda e ottenga la condanna alle
spese processuali per difetto di legittimazione passiva.
La fattispecie è esaminata nella
circolare n. 18187, emanata da Confindustria il 16.11.2004.
La regione Lombardia ha espressamente demandato la gestione dell'irap all'agenzia entrate competente per domicilio fiscale con comunicazione regionale 13/01/2003 prot. 2003/1487, quindi tutte le domande riguardanti l'irap vanno inoltrate all'agenzia entrate.
"Per quanto riguarda il soggetto al quale indirizzare l'istanza di rimborso e che, eventualmente, è da chiamare in giudizio davanti alle Commissioni tributarie, tra le soluzioni indicate dalla pratica c'è quella di presentare, per ragioni di cautela, due istanze distinte: una alla Regione e l'altra all'Agenzia delle entrate.
Ma la scelta della doppia istanza deve essere valutata con molta prudenza. Infatti può accadere che uno di questi soggetti, chiamato illegittimamente in giudizio, chieda e ottenga la condanna alle spese processuali per carenza di legittimazione passiva. È necessario, pertanto, individuare l'ufficio competente cui indirizzare l'istanza di rimborso.
Secondo la circolare 18187 di Confindustria, del 16 novembre scorso, l'istanza di rimborso «deve essere presentata all'ufficio locale competente dell'Agenzia delle Entrate ovvero alla Regione, se quest'ultima con legge regionale ha assunto la competenza diretta di gestione del tributo. È necessario, quindi, verificare caso per caso, l'inesistenza della legge regionale che abbia demandato alle Regioni l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione e di contenzioso, nonché l'esistenza di una eventuale Convenzione con l'Agenzia delle Entrate».
Per espressa previsione dell'articolo 24 del decreto legislativo 446/1997, e con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000, le Regioni a statuto ordinario possono disciplinare con legge le procedure applicative del tributo e le Regioni a statuto speciale (e le province autonome di Trento e Bolzano) possono provvedere con legge all'attuazione delle disposizioni del titolo I del Dlgs in conformità alla legge 662/1996. La stessa norma prevede che le Regioni possano stipulare con l'amministrazione finanziaria una convenzione che deleghi a quest'ultima l'attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso del tributo (articolo 24, comma 4 del Dlgs 446/1997).
Tra le Regioni che hanno emanato la legge per la gestione del tributo (Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta ecc.) la gran parte rinvia al regime transitorio previsto dall'articolo 25 del Dlgs 446, in assenza di una convenzione le Entrate, disponendo che l'attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell'Irap fossero demandate all'amministrazione finanziaria centrale sino all'emanazione della delibera della Giunta regionale diretta, alternativamente, ad assumere in proprio o a demandare all'Agenzia la gestione del tributo; è quanto ha fatto la Lombardia con l'articolo 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 12.
La Lombardia, in data 3 luglio 2003, ha stipulato con l'Agenzia delle entrate una convenzione in base alla quale gli uffici dell'Agenzia mantengono la gestione del tributo (in particolare, sono competenti, in ragione del domicilio fiscale del contribuente, a provvedere sulle istanze di rimborso). In pratica, quindi, non vi sono differenze sostanziali tra il regime prima della legge regionale (sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1999), il regime transitorio e quello successivo alla convenzione.
In tutte queste ipotesi l'istanza di rimborso rivolta alla Regione risulterebbe diretta a un organo incompetente con la conseguenza che la Commissione tributaria adita (territorialmente individuata in base alla sede dell'ufficio regionale anziché di quello fiscale) avrebbe competenza giurisdizionale, ma solo per emettere una sentenza di rigetto per inammissibilità della domanda.
In questo quadro occorre segnalare la disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia (legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4) che ha deliberato di gestire in proprio l'Irap. In tali ipotesi, anche secondo un recente orientamento della giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Udine, 29 marzo 2004, n. 12), le istanze di rimborso andrebbero presentate agli uffici regionali (come ricorda la citata circolare di Confindustria); anche se con nota del 17 giugno 2004, n. 59871 l'agenzia delle Entrate precisa che, ancorché la Regione abbia avviato in proprio la gestione del tributo, in presenza di una convenzione tra Regione e Agenzia, è sempre quest'ultima competente a ricevere l'istanza di rimborso.
SILVIO D'ANDREA
Il Sole 24 Ore
Domenica 5 dicembre 2004"
ora, fai tu..
ciao