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rimborso CREDITO IVA (Snc)

L

Lia

Ospite
<HTML>Ho un forte credito IVA derivante da fatture acquisti al 20% e fatture emesse al 10%:
è vero che per chiedere il rimborso devo avere un credito Iva per almeno 3 anni?
Non c'è proprio alternativa?
GRAZIE</HTML>
 
non credo ci sia alternativa

<HTML>non credo ci sia alternativa</HTML>
 
RE: l'alternativa c'è

<HTML>Rimborso credito IVA infrannuale – dal 20.6.2003
I contribuenti che risultano in possesso, nel singolo trimestre, di uno dei requisiti individuati dall’art. 30, comma 3, lettere a), b) e c), DPR n. 633/72 possono richiedere il rimborso del credito IVA maturato in periodi infrannuali (ossia nel primo, secondo e terzo trimestre), di importo superiore a € 2.582,28, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.
Il recupero del credito infrannuale si può concretizzare:
- nella richiesta di rimborso di tutta o parte l’eccedenza. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare all’Ufficio delle Entrate competente l’apposita istanza di cui al DM 23.7.1975;
- nell’utilizzo dello stesso in compensazione con altre imposte, contributi e premi (mod. F24). In tal caso il contribuente deve presentare all’Ufficio delle Entrate competente una dichiarazione contenente i dati previsti dal citato DM 23.7.1975.
Attualmente i termini di presentazione dell’istanza di rimborso e della dichiarazione di compensazione risultano differenziati; infatti:
- l’istanza di rimborso va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
- la dichiarazione di compensazione va presentata entro la fine del mese in cui è effettuata la liquidazione del trimestre/ultimo mese del trimestre di riferimento.
Il regolamento, integrando l’art. 8, comma 3, DPR n. 542/99, dispone l’unificazione dei predetti termini entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Poiché tale nuova disposizione è applicabile dal 20.6.2003, con riferimento al credito IVA infrannuale relativo al 2° trimestre 2003, il termine di presentazione dell'istanza di rimborso e della dichiarazione ai fini della compensazione è fissato al 31.7.2003</HTML>
 
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