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Rimborso acconti cedolare secca non riutilizzati l'anno successivo sul modello Unico

Pablo12

Utente
Salve a tutti, ho inserito questa discussione in quanto mi sono reso conto che sui modelli unico 2018 e unico 2019 nel quadro LC nella casella "Acconti versati" mi sono dimenticato di inserire gli acconti versato l'anno precedente tramite F24 con i codici 1840 e 1841, ho provato a scrivere all'agenzia delle entrate ma mi è stata fornita una risposta molto generica dove mi si dice di presentare una dichiarazione integrativa inserendo l'eccesso di versamento nel quadro RX riportandolo nella col. 5 del rigo RX4, ma sinceramente mi sembra un po' strano, in pratica io vado ad inserire il totale degli acconti 2017 e 2018 senza indicare nient'altro e loro rimborsano? Presumo vogliano più dettagli per verificare da dove proviene tale somma, qualcuno a cui magari è già successa questa cosa mi sa mica dire come ha fatto per richiedere il rimborso?
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno.
 
Ciao mi sembra di capire che hai omesso di inserire gli acconti versati con riferimento a 2 anni d' imposta ....Per ognuno di questi anni in pratica dovrai presentare una nuova dichiarazione dei redditi ( modello redditi integrativo ) che di fatto sostituirà la precedente....
 
Ripresentando le dichiarazioni ne dai evidenza del fatto che hai dimenticato gli acconti di conseguenza avrai versato un saldo più alto da qui l'eccesso di versamento a saldo...diversamente dovresti fare un'istanza di rimborso con tempi decisamente più lunghi.
 
Ciao e grazie innanzitutto per le risposte, io solitamente mi compilo la da solo la dichiarazione dei redditi usando il modello unico on line tramite il sito dell'agenzia delle entrate, ma in questo caso dovrei rifare quindi l'unico 2018 e 2019 usando l'opzione di integrazione? oppure potrei recarmi direttamente all'agenzia delle entrate con le stampe di tutto e chiedere se fanno loro un nuovo inserimento? (purtroppo le volte che mi sono recato da loro ho avuto sempre scarsa collaborazione)
 
Ciao e grazie per la risposta, ho provato ad aprire l'applicativo dell'unico 2018 solo che ci sono due tipi di integrazione da scegliere, la prima presenta due opzioni (codice 1 e codice 2), mentre la seconda una sola, nel mio caso credo sia da scegliere la prima solo che non capisco se con codice 1 o 2, provo a riportare qui sotto le spiegazioni fornite dall'agenzia delle entrate a riguardo magari qualcuno riesce a capirci qualcosa di più...

1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
– il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
– il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione
integrativa.
2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa” .
 
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