Caro Manu01
Eccoti un sunto del nuovo trattamento delle spese anticipate dal professionista e io sono sempre dell'idea che vale la vecchia regola mediante l'addebito in fattura ai sensi dell'art. 15
Trattamento IVA: Per il
rimborso spese anticipate dal professionista occorre fare subito una distinzione tra spese inerenti alla prestazione professionale e spese anticipate dal professionista per conto di terzi o committente. In quanto da tale diversificazione scaturisce un diverso trattamento fiscale della spesa.
Nel caso delle spese inerenti, tali spese sono costi che il professionista deve sostenere per eseguire l'incarico commissionatogli per cui in sede di emissione della fattura della prestazione al cliente, deve applicare l'IVA anche al riaddebito della spesa sostenuta per l'eventuale compenso pagato a terzi.
Riguardo alle spese anticipate dal professionista, il rimborso non concorre alla formazione della base imponibile IVA in quanto il costo è sostenuto perché vi è un rapporto tra professionista e committente configurabile nel mandato di rappresentanza. Ciò significa che il professionista agisce a proprio nome ma per conto del committente che ha quindi l'obbligo di registrare la fattura attestante il costo pagato in anticipo dal professionista.
Il
rimborso della spesa anticipata dal professionista in nome e per conto del cliente non è assoggettabile a IVA e in questo caso serve l'emissione di una fattura attestante il costo sostenuto integrata con il nome del cliente e del professionista mentre il rimborso della spesa inerente all'esecuzione della prestazione, è da assoggettare all'IVA.
Imposte dirette: il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese anticipate dal professionista, seguono la regola generale fissata dall'articolo 25 del D.P.R. 600/73 che prevede per i sostituti di imposta che pagano compensi a lavoratori autonomi residenti in Italia, l'applicazione al momento del pagamento del compenso della prestazione, una
ritenuta del 20% come acconto IRPEF o del 30% se residenti all'estero.
Anche in questo caso, però occorre fare la distinzione tra spese inerenti e spese anticipate dal professionista a nome e per conto del cliente, in quanto nel primo caso il rimborso, e quindi il riaddebito della spesa concorre alla formazione del reddito imponibile del professionista ed è quindi soggetto a ritenuta mentre nel secondo caso, le spese sostenute se debitamente documentante non sono soggette a ritenuta, esempio del commercialista che anticipa il bollo giornale per il proprio cliente.
Dal punto di vista del professionista, il rimborso spese inerenti all'attività è assoggettato a ritenuta e concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, per cui il rimborso di spesa è configurato come componente positivo di reddito che però è deducibile.
Le spese pagate in anticipo dal professionista come ad esempio le spese per vitto e alloggio, sono per il professionista deducibili al 75% nel limite del 2% e sono considerate compenso. In questo caso, il
rimborso delle spese avviene tramite riaddebito in fattura al committente.