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riforma biagi

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Ccesare

Ospite
qualcuno sà cortesemente dirmi se è già entrata in vigore?
stipulare in data di oggi un contratto co.co.co è possibile, o dobbiamo vedere se rientra nel contratto di lavoro a progetto?
grazie.
 
E' stata pubblicata proprio oggi(09/10/2003)
avrà i sui effetti tra 15 giorni
 
E' possibile ancora fino al 23 OTTOBRE, infatti il decreto entrerà in vigore il 24/10/2003. Il contratto avrà però efficacia per un anno e comunque non oltre il 24 ottobre 2004.
Io mi sbrigherei. Ciao

Ale
 
Dal 24.10.2003 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere stipulati secondo le nuove regole e, quindi, dovranno essere supportati da un progetto. Infatti, l’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la disciplina vigente, non riconducibili ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre 1 anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs.
276/2003 (ossia il 24.10.2004), a meno di slittamenti stabiliti a livello aziendale tra le
parti. Secondo la nuova disciplina, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. Sotto il profilo fiscale, i redditi derivanti da rapporti di lavoro a progetto continueranno ad essere tassati secondo l’art. 47, lett. c-bis) del Tuir. La contribuzione alla Gestione separata sarà allineata a quella della Gestione commercianti e, quindi, dall’1.01.2004 aumenterà al 17,39%, per il primo scaglione, e al 18,39%, per i redditi eccedenti fino al massimale. Inoltre, aumenterà dello 0,20% annuo fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.
 
Non è vero che dal 24.10.2003 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere stipulati secondo le nuove regole, infatti con il pensionato di vecchiaia, e non solo, si può tranquillamente concludere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla vecchia maniera (mi si passi l’espressione) senza il vincolo del progetto o del programma.

Ritengo questa mia affermazione più che sostenibile per due motivi:

a)è vero che il nuovo testo ha abrogato al comma e) art. 3 Ttitolo II le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione …ma è anche vero che nel nostro ordinamento il lavoro parasubordinato non ha una propria identità giuridica e al momento non c’è alcuna disposizione o norma che ne definisca la tipologia di prestazione lavorativa;

b)ll D.lgs 276/2003, ha escluso una serie di soggetti (pensionati di vecchiaia, professionisti con albo, …) dal campo di applicazione delle nuove norme e dall’obbligo di agganciare a questi un progetto.

Ciao


Ale
 
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