Dal 24.10.2003 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere stipulati secondo le nuove regole e, quindi, dovranno essere supportati da un progetto. Infatti, l’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la disciplina vigente, non riconducibili ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre 1 anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs.
276/2003 (ossia il 24.10.2004), a meno di slittamenti stabiliti a livello aziendale tra le
parti. Secondo la nuova disciplina, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. Sotto il profilo fiscale, i redditi derivanti da rapporti di lavoro a progetto continueranno ad essere tassati secondo l’art. 47, lett. c-bis) del Tuir. La contribuzione alla Gestione separata sarà allineata a quella della Gestione commercianti e, quindi, dall’1.01.2004 aumenterà al 17,39%, per il primo scaglione, e al 18,39%, per i redditi eccedenti fino al massimale. Inoltre, aumenterà dello 0,20% annuo fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.