Salve Gerardo, allora per quanto riguarda il trasferimento l’art. 2103 del c.c. stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esigenze tecniche, organizzative, ecc, quindi non può essere disposto se non è sufficientemente motivato.
Devi sapere inoltre che il datore di lavoro ( salvo il ccnl disponga diversamente) non è obbligato alla indicazione dei motivi nell’atto di trasferimento, ma qualora da te richiesti (motivi ) scatta l’obbligo.
Infine, terrai presente che il collegato lavoro ( art.32, c.3. Legge 183-2010), dispone che le norme sulla decadenza per l’impugnazione del licenziamento ( 60gg), è applicato anche al trasferimento ai sensi dell’art. 2013 del c.c. su ricordato.
Per quanto riguarda la riduzione dello stipendio, non dici per esempio se questo è dovuto a problemi di mancanza di commesse, ecc, ma in questo caso, se non c’è lavoro, farò lavorare meno, non è che riduco lo stipendio pretendendo però un orario di lavoro pieno al dipendente.
In mancanza di un accordo, non sarà possibile al datore di lavoro, disporre unilateralmente la riduzione della retribuzione.
Saluti domenico