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riduzione iva

G

gianni

Ospite
<HTML>per ristrutturazione casa che tipo di dichiarazione posso fare per godere dell'agevolazione iva inerente l'impianto di condizionamento? qul'e' la riduzione ?

e' possibile anche per opere di legno, quali una scala interna?

ringrazio infinitamente chi volesse rispondermi</HTML>
 
<HTML>Ancora nove mesi di Iva ridotta sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie

La disposizione riguarda gli interventi realizzati
sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata


Interventi agevolati

le prestazioni di servizi aventi a oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457 del 1978,
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In concreto,
l'agevolazione riguarda gli interventi di cui alle lettere a) e b) citate, ossia le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria; questo perché in relazione agli altri interventi menzionati, la legge prevede in via
stabile (e con maggiore ampiezza oggettiva) l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento.

Interventi di manutenzione ordinaria
Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Alcuni esempi:
- sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione
- riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle
acque bianche e nere)
- rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti,
ornamenti, materiali e colori
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle
impermeabilizzazioni
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni
- riparazione recinzioni
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di
infisso.
Interventi di manutenzione straordinaria
Sono le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Alcuni esempi:
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso
- realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di
ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie
- realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione
- rifacimento di scale e rampe
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali
- interventi finalizzati al risparmio energetico.

Occorre precisare che gli interventi suddetti possono essere fatturati al 10 per cento solo se effettuati su edifici "a prevalente destinazione abitativa privata".

Secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria, con tale espressione si intendono:
- le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10,
indipendentemente dall'utilizzo di fatto
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati
- gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi
- le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata. Vi è prevalente destinazione abitativa se la superficie totale dei piani fuori terra del fabbricato è destinata per oltre il 50 per cento a uso abitativo privato
- le pertinenze (autorimesse, soffitte, cantine, eccetera) delle unità abitative, anche se situate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.
L'agevolazione non può, di contro, applicarsi alle manutenzioni di singole unità immobiliari non abitative (negozi, uffici, eccetera), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa.

Operazioni agevolate
Coerentemente con gli scopi perseguiti dalla normativa comunitaria, diretti a incentivare fiscalmente le prestazioni ad alta intensità di lavoro, la legge riserva l'applicazione dell'aliquota
ridotta alle prestazioni di servizi, per cui ne sono escluse, in via di principio, le operazioni che consistono in cessioni di beni.
Una certa apertura ha mostrato, sul punto, la circolare del dipartimento delle Entrate n. 71 del 2000, permettendo la fatturazione con l'aliquota agevolata quando l'intervento di recupero si realizza mediante cessione con posa in opera di un bene, indipendentemente dall'incidenza della mano d'opera rispetto al valore del bene.
Tornando alle prestazioni di servizi, è opportuno precisare che non sono agevolabili quelle di natura
professionale (perizie, progetti, eccetera).

Impiego di "beni significativi"
Normalmente l'esecuzione di una prestazione di servizi comporta anche l'impiego, in maggiore o minore misura, di beni che, non formando oggetto di distinta cessione, ma concorrendo alla
realizzazione dell'opera nel suo complesso, non assumono autonoma rilevanza e sono, pertanto, fatturati unitariamente, con applicazione dell'Iva del 10 per cento sull'intero corrispettivo.
Un'eccezione a questo principio è prevista per l'ipotesi in cui, nella realizzazione dell'intervento, vengano impiegati determinati beni di particolare valore.
Si tratta dei seguenti beni, tassativamente individuati dal decreto ministeriale del 29 dicembre
1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
Il valore dei suddetti beni può essere fatturato con l'aliquota del 10 per cento nei limiti del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, diminuito del valore dei beni stessi.
Questo meccanismo comporta che, di fatto, se il valore del bene significativo non supera il 50 per cento del valore complessivo dell'intervento, questo è interamente agevolato.

Adempimenti tributari

Diversamente che per la detrazione Irpef del 36 per cento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva
del 10 per cento, non sono previsti adempimenti particolari,</HTML>
 
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