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Riduzione ici

3lisa

Utente
Buonasera a tutti!sono nuova in questo forum e cercherò di utilizzarlo al meglio. Vi illustro il mio problema...
Sono in possesso di un'abitazione di categoria A/2, donatami da mio padre diversi anni fa, di cui detengo la nuda proprietà, mentre l'usufrutto è detenuto interamente da mia madre. Poichè per ora non è utilizzata, in quanto abito ancora in famiglia, i lavori di costruzione non sono stati completamente ultimati: vi sono gli infissi, per esempio, ma mancano alcuni sanitari e credo che non sia nemmeno provvista degli allacci alla rete. Posso usufruire della riduzione del 50% sull'imposta ici, in quanto in queste condizioni l'immobile non può essere abitato?Potete darmi anche indicarmi di quale normativa si tratta?
Grazie mille per le vostre risposte
Elisa
 
Riferimento: Riduzione ici

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, l’Ici è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

L’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

A titolo esemplificativo sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi o strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati;
- edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria;
- precarie condizioni igienico-sanitarie.

Lo stato di inagibilità/inabitabilità può essere accertato:

- mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’azienda unità sanitaria locale, con spese a carico del possessore dell’immobile;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/00.

La riduzione del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità lo stato di inabitabilità/inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

capito tutto???
 
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