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Ricorso cartella esattoriale !!!!

Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. In tal senso Commissione Tributaria di Milano Sezione 40 Sentenza N. 220/40/2006 Depositata il 28/11/2006

Per info: [email protected]
 
è nulla semplicemente perchè vengono violati i diritti previsti nello statuto del contribuente.

i tributi comunque sono dovuti ( se non versati) ...le sanzioni no

[%sig%]
 
l'ufficio finanziario in questo caso provvederà ad emettere sgravio totale della cartella e poi..
- se il periodo è prescritto probabilmente si appellerà
- se il periodo non è prescritto emetterà avviso di accertamento relativo a quel periodo di imposta.
 
Marlin. ma che lavoro svolgi ?

Sai e' semplice curiosita' dato che stai sostenendo che se il periodo e' prescritto l'ade si appella.Ma a cosa alla prescrizione ???

i tributi comunque sono dovuti ( se non versati) ...le sanzioni no

Poi sostieni che se prescritti i tributi vanno pagati.Ma allora perche' chi fa' ricorso per IRAP pagata ma non dovuta puo' ottenere anche a ragione al max. 48 mesi indietro e non piu' ???


Informati prima di scrivere ...

ciao.
 
faccio l'idraulico ( si tromba molto di più) ...e per hobby mi diletto a far il commercialista.

primo post

ottenendo una sentenza favorevole ( non hanno notificato l'avviso bonario)... il ruolo è nullo ma il contribuente non ha risolto completamente i suoi problemi

Se i tributi sono dovuti ....( e non sono prescritti) l'ufficio si attiverà per recuperare le somme.

In questo caso i tributi sono dovuti ma le sanzioni no ...( cosi è previsto dallo statuto del contribuente)

secondo post

l'ade si appella contro la sentenza (motivazione = non è stato notificato l'avviso bonario)
 
Il mio idraulico sostiene la stessa cosa, ma anche l'elettricista, l'imbianchino, il tappeziere, il muratore!

;-) ragasssssaccciiiiiiiiiiii!

Marlin, sbottonato? ma.....ci sono novità a giro?
;-)
 
Marlin scusa se ti ho offeso non volevo.



Tanti mi avevano detto che era inutile appellarsi perche' tanto si doveva pagare.

Ma la CTP ha parlato chiaro nella sentenza , se la cartella non e' preceduta da avviso bonario allora e' nulla non solo nelle sanzioni.



Se lo statuto del contribuente e' stato istituito se ne deve tenere presente e conto come e'stato fatto.

Anche la cassazione in tutti i casi in cui l'avviso bonario non risulta inviato allora ha sempre dato ragione al contribuente.

Ma visto che fai il commercialista allora spiegami come mai l'ade non rimborsa a tutti coloro che ne hanno diritto l'IRAP versata e' non dovuto , poiche' ...... ?????
 
Re: Ricorso cartella esattoriale !!!! x saura

Pare che per queste categorie di contribuenti viste le divergenze professionali,si sta' pensando seriamente ad un adeguamento dello STUDIO DI SETTORE.-
:))

[%sig%]
 
Basarsi su una ctp....l'avviso è un atto meramente privatistico...eventualmente può avere un riflesso a livello sanzionatorio (a patto che l'AdE mediante concessionario non provi comunque la spedizione) ma di certo non rende nullo l'atto
"A parere dei Supremi giudici, l'atto fatto pervenire dal concessionario della riscossione (invito al pagamento) non è espressione di un potere pubblicistico autoritativo, ma è un atto riconducibile alla sfera privatistica di un creditore che rivolge un invito di pagamento al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario"
http://fo.src.cnr.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=13672&giornale=13667
 
l’art.60 del Dpr.633/72 obbliga l’Amministrazione finanziaria ad emettere avviso bonario, la cui mancanza rende nulla la cartella.
L’art.60 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recita quanto segue:
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. (1) (2)
[Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento
dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per la metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine
stabilito nel primo comma;
2) fino alla concorrenza dei due terzi dell'ammontare accertato
dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla
notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione
fatta dall'ufficio;
3) fino alla concorrenza dei tre quarti dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio;
4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.
Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli
interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.
I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.] (3)
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa (4) di cui all'articolo 44 (5). La stessa
procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa (4) pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma. (6)
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

[%sig%]
 
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