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Salve a tutti!
ho notificato a mezzo posta raccomandata A/R il mio ricorso all'agenzia delle entrate ma dopo tre settimane ancora non ho ricevuto la cartolina di ritorno.
Come posso fare per la consueta costituzione in giudizio?
grazie
secondo me lo puoi fare, anzi lo devi fare immediatamente prima che ti scadono i termini per la costituzione, allegando ovviamente la ricevuta della raccomandata.
saluti
Salve a tutti!
ho notificato a mezzo posta raccomandata A/R il mio ricorso all'agenzia delle entrate ma dopo tre settimane ancora non ho ricevuto la cartolina di ritorno.
Come posso fare per la consueta costituzione in giudizio?
purtroppo è capitato anche a me di spedire il ricorso per raccomandata e di non ricevere mai la ricevuta di ritorno. Ho discusso il ricorso e la storia è finita lì. Ma mi risulta che se la controparte eccepisce di non aver ricevuto la notifica del ricorso ed il giudice chiede al ricorrente la prova che ciò sia realmente avvenuto è il ricorrente che deve dimostrare tramite la ricevuta di ritorno che la notifica è andata a buon fine.nel fascicolo di parte di costituzione in giudizio si deposita il fascicolo del ricorso inoltrato alla controparte e la ricevuta di presentazione ( nel tuo caso la ricevuta della raccomandata e non la ricevuta di ritorno)
La costituzione in giudizio è valida non mi devo preoccupare se hanno o meno ricevuto il plico per posta.
se la controparte eccepisce, la commissione non ne tiene conto in quanto sostenere che l'ente poste non ha fatto il suo diligente dovere è una mera idiozia.
Almeno questo è il comportamento delle Commissioni Tributarie della mia città
Concordo sulla stretta importanza della ricevuta di ritorno. La verifica sul sito delle Poste serve proprio a dimostrare al giudice la non imputabilità al ricorrente e l'esercizio di ogni tentativo per accertarsi della avvenuta notifica del ricorsonon sono d'accordo.
Il rispetto del principio del contraddittorio presuppone che la parte convenuta abbia ricevuto la notifica del ricorso: se così non è avvenuto (per una qualsiasi ragione) si pone il problema di una causa tributaria nella quale la parte convenuta non ha protuto partecipare per colpa a lei non imputabile.
Un'eventuale sentenza emessa in violazione del principio del contraddittorio dovrebbe essere rimessa alla CTP.
Qualora la notifica del ricorso introduttivo non sia andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente, si può chiedere di essere rimessi nei termini per una nuova notifica e costituisce buona norma e scrupolo difensivo accertarsi che l'Ufficio abbia ricevuto il ricorso.
Personalmente, prediligo la notifica del ricorso mediante consegna diretta: è più sicura ed evita possibili spiecevoli conseguenze successivamente (n.b. la consegna diretta non è prevista nel caso di notifica all'agente della riscossione).
P.S.: i giudici sia di primo che di secondo grado verificano sempre la regolare costituzione del contraddittorio.