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richiesta aiuto da esperto

U

umberto

Ospite
ho una ditta individuale artigianale.
voglio fare il condono tombale, ma lavoro e sono iscritto dal 2000.
volevo sapere se per gli anni precedenti al 2000 devo pagare 3000 euro l' anno o se devo pagare altre somme diverse da queste.
grazie.
ps. non so se ho effettuato nel modo giusto questa richiesta quindi se ho commesso degli errori chiedo scusa a tutti coloro che ho potuto infastidire.
 
se vuoi fare il tombale sia per iva che per imposte dirette, e se lo vuoi fare anche per il 2000 e 2001, sei obbligato ad inserire anche gli anni dal 97 al 99. (il 96 se hai omesso la dichiarazione)
per ogni dichiarazione non presentata 1.500.
se un anno non hai fatto nè iva nè ii.dd. 3.000.
purtroppo ...
ciao.
 
non sussistel'obbligo di includere nella definizione automatica i periodi di imposta per i quali il contribuente, persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica, non aveva la soggettività passiva tributaria (circ. 12-E)
 
per umberto:

per condono tombale:

settore imposte dirette dal 1996 (se non hai Cud o dichiarazione redditi) al 2001, anche 2002 se vuoi aggiungerlo...

se per gli anni precedenti al 2000 non hai nessun cud (lavoro dipendente) o non hai alcuna dichiarazione redditi.. devi condonare le annualità sprovviste di tali dichiarazioni con 1500€


per l'va solo dal 2000 in quanto è per l'iva che non hai la soggettività passiva.. (codice D nel campo settore iva causa di esclusione anni precedenti, da includere, nel tombale)

fatti seguire da un consulente e valuta se non sia più conveniente per te un concordato o l'integrativa semplice, potendo per queste forme di sanatoria sanare solamente gli anni che ti interessano....

ciao
 
aggiungo anche che un condono tombale che non include tutte le annualità previste dalla legge è invalido con le conseguenze del caso:
accertamenti fiscali...
 
Devi includere il 1996 nel solo caso in cui avrebbe dovuto, per tale anno, presentare la dichiarazione. (cir. 22-E par. 6.5)
 
anno 1996
la circolare 22/e va letta nell'ottica della 12/e 2003 3.2 (vedi anche punto 6.4 della stessa 22/e)

"settore imposte dirette dal 1996 (se non hai Cud o dichiarazione redditi)"
il cud vale dichiarazione presentata..
quindi in possesso di un solo cud no dichiarazione no 1996
-no cud no unico si 1996 tombale a 1500 €
- due cud e no unico presentato, si 1996 nel tombale con la sommatoria delle imposte risultanti dai cud e applicazione delle percentuali
- unico presentato o possesso di un unico CUd esclusione del 1996 dal tombale.

circolare 12e/2003 3.2
per escludere una annualità dal tombale bisogna non avere la soggettività passiva per quell'anno.

ciao

la circ 22/e non dice nulla di diverso
 
come dice daniele, chiedo venia sul 1996.. va incluso solo se dovevo fare la dichiarazione e non è stata fatta.. (due cud, cud + fabbricati ecc ecc...)..
 
Vorrei un vostro parere su un caso di omessi versamenti (art. 9-bis). Dichiarazione presentata e I rata versata nelle scadenze corrette. La seconda rata in scadenza al 01/12/2003 è stata omessa. Come ci si deve comportare?
 
al proposito ti allego questa apparsa sul giornale:

"ItaliaOggi Sette del 29/3/2004
Non È Stata Versata La Rata In Scadenza Al 1° Dicembre 2003 Relativa Al Condono Di Cui All'articolo 9-bis. Il Condono È Valido O Meno? È Possibile Sanare Entro Il 16 Aprile 2004? Non Può Rientrare Questa Violazione Nel Concetto Di Imposta Dovuta Così Come Previsto Dalla Legge Finanziaria Per Il 2004 È Questa Una Delle Problematiche Di Maggiore Rilievo Legate Alla Proroga Dei Condoni E Che Non Ha Trovato Soluzione Nemmeno Dopo L'emanazione Della Circolare N. 7 Del 2004. In Effetti, La Problematica In Esame Si Pone Esclusivamente Con Riferimento Alla Sanatoria Di Cui All'articolo 9-bis, In Quanto, Per I Condoni Di Cui Agli Articoli 7, 8 E 9 Della Legge 289 Del 2002, Il Mancato Pagamento Di Una Rata Non Incide Sulla Validità Del Condono Medesimo In Quanto Le Norme Contengono Un Meccanismo Di Riscossione Coattiva Di Quanto Non Versato Dal Contribuente Ferma Restando, Come Detto, La Validità Del Condono Medesimo. Sul Punto Deve Essere Ricordato Che L'agenzia Delle Entrate Con La Circolare N. 22 Del 2003 Ha Precisato Che Il Condono Relativo Alla Sanatoria Degli Omessi Versamenti È Nullo Se Non Sono Versate Integralmente Le Somme Dovute In Quanto, A Differenza Delle Altre Sanatorie, Non È Prevista Una Riscossione Coattiva Di Quanto Dovuto. Sotto L'aspetto Normativo, Dunque, Il Mancato Pagamento Di Una Rata Rende Nullo Il Condono E, Pertanto, L'unica Possibilità Di Sanatoria Sarà Rappresentata Dal ´riversamento' Delle Somme Integralmente Dovute. In Linea Interpretativa Potrebbe Essere Sostenuto Che La Rata Del Condono Di Cui All'articolo 9-bis Non Versata Entro Il 1 Dicembre 2003 Non È Altro Che Imposta Originariamente Dovuta E, Dunque, Possa Rientrare Nell'ambito Di Applicazione Delle Disposizioni Di Cui All'articolo 9 Bis Della Legge 289 Del 2002 Come Integrata Dalla Legge 350 Del 2003."
 
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