Riferimento: Ricevuta visita podologica
Buonasera, la risposta è positiva. la conferma è venuta con la circolare 39/E dell'agenzia entrate del 1 luglio 2010 che le riporto per quanto riguarda l'argomento:
"3.2. Prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (professioni sanitarie riabilitative)
D: L’art. 3 del D.M. 29 marzo 2001, che individua le professioni sanitarie riabilitative, indica le seguenti figure professionali: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.
Il Decreto interministeriale del 17 maggio 2002, all’art. 1, comma 1, indica tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972 anche quelle rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel richiamato D.M. 29 marzo 2001.
Si chiede se, relativamente al riconoscimento della detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese da tali soggetti esercenti la libera professione, sia d’obbligo, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, che la documentazione relativa alla spesa sostenuta sia accompagnata da prescrizione medica così come indicato nella circolare dell’Agenzia Entrate del 12 maggio 2000 n. 95/E (relativamente ai soli fisioterapisti), considerato che tale obbligo non è previsto né dagli articoli 10 e 15 del D.P.R. 917 del 1986, né dalle istruzioni alla compilazione del modello 730 e del modello Unico.
Risposta: L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR concede la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, con circolare 18 maggio 2006, n. 17 – in relazione alle prestazioni rese da dietisti (professione prevista dal d.m. 29 marzo 2001) – è stato chiarito che la detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico.
In linea con tale orientamento, si ritiene che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001 e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.