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revoca difensore

Giordana

Utente
Nel caso di revoca del mandato al difensore abilitato in un procedimento dinnanzi alla ctp, si chiede cortesemente se il ricorrente può difendersi in prima persona in quanto il valore della causa è inferiore a € 2.582,28. Si chiede inoltre se siano necessari altri adempimenti oppure è sufficiente presentarsi personalmente il giorno dell’udienza.
 
Riferimento: revoca difensore

Nel caso di revoca del mandato al difensore abilitato in un procedimento dinnanzi alla ctp, si chiede cortesemente se il ricorrente può difendersi in prima persona in quanto il valore della causa è inferiore a € 2.582,28

si, è possibile. Tieni presente che, comunque, il presidente della commissione o della sezione può ordinare di munirsi di assistenza tecnica dando termine per l'adempimento (art. 12, co. 5, d.lgs. 546/1992)

Si chiede inoltre se siano necessari altri adempimenti oppure è sufficiente presentarsi personalmente il giorno dell’udienza.

se la parte si presenta personalmente in udienza (in luogo del difensore) non sono richieste particolari formalità: a verbale si farà constare che il mandato al difensore è stato revocato e che il contirbuente si difende personalmente.
 
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