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Reverse charge

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Ospite
Nel caso un'azienda, inquadrata con coodice atecofin 42... (settore costruzioni) operi in subappalto per conto di un'azienda appaltatrice che effettua lavorazione e fabricazione di strutture metalliche, codice attività 28110, il subappaltatore deve emettere o meno fattura in reverse charge, considerando che i lavori subappaltati sono relativi al montaggio delle strutture realizzati dall'appaltatore???
Grazie
 
il meccanismo si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore che opera in un settore della sez.F nei confronti di un altro soggetto iva OPERANTE NEL SETTORE EDILE, che agisce a sua volta da appaltatore o subappaltatore. Se nel tuo caso il codice dell'appaltatore é 28110, il meccanismo a mio avviso non si applica.
 
Non concordo a pieno, il subappaltatore ha il Codice Atecofin F (rientra nel settore edile) per quanto concerne la rilevanza del meccanismo dell'inversione contabile non ci si limita al ragionare unicamente sul Codice atecofin dell'appaltatore (in questo caso non rientrante nella tabella F) ma inquadrare la lavorazione che si va ad effettuare se' rientrante nelle lavorazioni EDILI, se' si' Reverse Charge, se no non lo applico.-
Buon lavoro.-

[%sig%]
 
Non sono d'accordo. Ribadisco che il meccanismo va applicato alle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese DEL COMPARTO DELL'EDILIZIA che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori. E aggiungo che pertanto, le prestazioni rese da un'impresa subappaltatrice nei confronti di imprese che NON siano di costruzione e/o ristrutturazione restano soggette alle norme generali e, quindi, devono essere fatturate ordinariamente con applicazione dell'Iva. Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera. Vedi chiarimenti circolare n. 37/E del 29/12/2006 Agenzia Entrate.
Buon lavoro anche a te.
 
A pag. 11 della circolare 11 del 16/02/2007 si legge che ricorre il requisito soggettivo specifico dell'appertenenza al comparto edilizio solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori e non al committente principale.
Sembra che nel caso specifico le fatture debbano essere emesse senza il meccanismo dell'inversione contabile.
 
Aggiungo che ciò mi è stato confermato da un soggetto dell'Agenzia delle entrate che sembrava alquanto competente in materia...
 
Sicuramente non incide ai fini Reverse Charge il rapporto Committenza-ditta appaltatrice, ma in questo caso dove si parla di ditta appaltatrice e subappaltatrice (non viene menzionato nel post rapportodiretto al committente) assume rilevanza la lavorazione effettuata dalla stessa ditta appaltatrice, giusto in parte quanto sostieni,la circolare 37/E/2006 cita che l'applicazione dellla norma circa il meccanismo del Reverse Charge vada applicato alle prestazioni rese nel settore edile dai subappaltatori, non assume rilevanza che il subappaltatore abbia il Codice F ma che operi in uno dei settori indicati nella sezione F,non rileva ne' per il subappaltore e nemmeno per la'appaltatore il Codice in se' ma l'attivita' a cui si fa riferimento, quindi e' opportuno sempre verificare da parte del subappaltatore che tale lavorazione non rientri a pieno nelle lavorazioni edili inquadrate nella sezione F.-

[%sig%]
 
L'importante è che P si sia convinto, vendo anche avuto parere come quello da me espresso, da un funzionario dell'Agenza Entrate.
 
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