Se vi è utile allego sotto una risposta di telefisco in merito all'argomento in oggetto.
Ciao
Quesito numero 677
Oggetto REVERSE CHARGE
Quesito REVERSE CHARGE:COMMITENTE DI UNA COSTRUZIONE (CHIUNQUE); ESECUTORE DELL'OPERA IMPRESA EDILE(APPALTATORE), LA QUALE SI AVVALE DELLE SEGUENTI DITTE ESTERNE: SCAVO DELLE FONDAZIONI CON MEZZI E DIPENDENTI DELLA DITTA ESTERNA,REALIZZAZIONE DI CEMENTO ARMATO DA DITTA ESTERNA LA QUALE FORNISCE LA SOLA MANO D'OPERA, IDRAULICO ARTIGIANO IL QUALE FORNISCE LE TUBATURE E LA MANO D'OPERA MA NON I SANITARI E LA RUBINETTERIA, ELETTRICISTA CHE FORNISCE TUTTI I MATERIALI E LA MANO D'OPERA, FALEGNAME ARTIGIANO CHE REALIZZA ED INSTALLA GLI INFISSI, INTONACOTORE CHE FORNISCE I MATERIALI E LA MANO D'OPERA, IL PAVIMENTISTA CHE PRESTA LA SOLA MANO D'OPERA PER IL MONTAGGIO DEI PAVIMENTI, IL MARMISTA CHE FORNISCE E MONTA IL TRAVERTINO PER LE SCALE, IL PITTORE EDILE CHE FORNISCE LA TINTA E SVOLGE LE OPERE DI PITTURA, IL FABBRO CHE REALIZZA E MONTA LE RINGHIERE AI TERRAZII ED ALLE SCALE, IL LATTONIERE CHE FORNISCE E MONTA I CANALI DI GRONDA, LA DITTA CHE FORNISCE E MONTA L'IMPIANDO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO, SOGGETTI TUTTI QUEST'ULTIMI, CHE HANNO IL RAPPORTO CON L'APPALTATORE, NEL FATTURARE, EMETTONO I DOCUMENTI SENZA INDICARE L'IVA? GRAZIE
Inviato 15-01-2007 16:20
Risposto 26-01-2007 17:01
Parere Il meccanismo del reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle di classificazione delle attività economiche (Atecofin 2004), nei confronti di un altro soggetto Iva, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore. Non assume rilevanza invece la qualità del soggetto che si pone come committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera. Il meccanismo del reverse charge è applicabile quindi sono nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla predetta zona F. La circolare n. 37/E/2006 precisa che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 5.7.1976, n. 360009 ha affermato che si è in presenza: - di una cessione, quando la fornitura riguarda beni prodotti in serie dal fornitore stesso o da lui commercializzati e anche quando i beni, su richiesta del committente, subiscono variazioni o adattamenti per forma o dimensione, salvo il caso in cui non vi sia un impegno, da parte del fornitore, a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva. In tal caso viene a prevalere l'intuitus personae, nonché l'assunzione del rischio economico, elementi peculiari del contratto d'appalto; - di un contratto di appalto, quando l'assuntore si impegna a consegnare prodotti con caratteristiche completamente diverse da quelli fabbricati in serie o commercializzati. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di considerare contratti di vendita (e non di appalto) quelli concernenti la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o faccia abitualmente commercio di questi prodotti.