Casteddaio
Utente
Ciao a tutti,
operiamo in qualità di srl nel settore metalmeccanico industria con codice Ateco relativo all'installazione di impianti elettrici ed elettronici.
Stiamo applicando il reverse charge in quanto nella circolare sopra menzionata si cita quanto segue:
REVERSE – CHARGE ART. 17 C. 6 L. ATER
“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova lettera a-ter) non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l’operazione. Pertanto, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all’oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Sono in ogni caso
escluse le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi. Tale concetto viene ribadito nella circola n. 14E del 27/03/15, da cui abbiamo estrapolato ed evidenziato nell’allegato.
Secondo una Vs. professionale opinione è corretta l'appplicazione del Reverse oltre il Settore e codici Ateco menzionati dalla stessa circolare?
Grazie.
Casteddaio
operiamo in qualità di srl nel settore metalmeccanico industria con codice Ateco relativo all'installazione di impianti elettrici ed elettronici.
Stiamo applicando il reverse charge in quanto nella circolare sopra menzionata si cita quanto segue:
REVERSE – CHARGE ART. 17 C. 6 L. ATER
“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova lettera a-ter) non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l’operazione. Pertanto, indipendentemente dal codice attività attribuito al soggetto, occorre aver riguardo esclusivamente all’oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando nemmeno il settore in cui opera il committente della prestazione stessa. Sono in ogni caso
escluse le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi. Tale concetto viene ribadito nella circola n. 14E del 27/03/15, da cui abbiamo estrapolato ed evidenziato nell’allegato.
Secondo una Vs. professionale opinione è corretta l'appplicazione del Reverse oltre il Settore e codici Ateco menzionati dalla stessa circolare?
Grazie.
Casteddaio