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Restituzione indibito INPS e calcolo trattenuta di un "quinto" sulla pensione.

Virginio

Utente
1) Restituzione indebito INPS. L’INPS chiede al pensionato la restituzione dell’indebito al “lordo” delle imposte. Il pensionato respinge tale tesi sostenendo che “come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la ripetizione dell’indebito da parte del sostituto di imposta (l’INPS è tale) può avere ad oggetto esclusivamente le somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del percipiente dal momento che il sostituto di imposta è direttamente legittimato ad avanzare istanza di rimborso nei confronti del fisco (vedi, C. Stato, 27/05/2011 n. 03984; C. Stato, 25/11/2008 n. 1164/09; C. Stato, 5/2/2000 n. 478; C. Stato, Sez. VI, 8/10/1998, n. 1358; Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, 19/11/1996, n. 1719; T.A.R. Lazio, Sez. II, 12/10/1992, n. 2015; Cassazione Sez. Lavoro, 26/2/2002, n. 2844 nonché, da ultimo, Cassazione n. 1464 del 02.02.2012). L’INPS, naturalmente, ribadisce la sua richiesta e conseguentemente attiva la procedura coattiva con trattenuta mensile sulla pensione che va ben oltre il limite del quinto della pensione. Oltre a quanto sopra riportato qualcuno può indicarmi qualche parere di esperti in materia?
2) Trattenuta del “quinto” sulla pensione. Come deve essere calcolato il “quinto” sulla pensione? Sul lordo mensile (quindi anche sulla 13^) deve essere calcolato semplicemente il “quinto” oppure tale importo lordo deve essere prima detratto l’importo minimale della pensione (oggi circa 490 euro) e poi calcolato il “quinto”.
Grazie della “consulenza”. Ciao. Ginvi.
 
Relativamente alla prima domanda, senza la conoscenza materiale della richiesta dell'indebito da parte dell'istituto previdenziale, credo sia difficile poter fornire un qualche parere.
Per quanto riguarda la trattenuta del quinto, si intende il quinto della pensione netta percepita.
Saluti domenico
 
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