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Restituzione documentazione

MS71

Utente
Buongiorno,

ho una cliente, il cui precedente commercialista non ha ancora inviato la dichiarazione dei redditi e il 770 (anno di imposta 2014), e non ha intenzione di provvedervi, ma soprattutto si rifiuta di consegnare la documentazione (fatture di acquisto, di vendita, note spese...) che la cliente gli ha consegnato nel corso del 2014.

Come può fare la cliente per farsi riconsegnare la documentazione in tempi brevi per far fare la dichiarazione dei redditi ad altri soggetti (es. caf), avendo urgenza della dichiarazione per una causa con il gratuito patrocinio?

Grazie
 
MS71, è strano che un professionista possa rifiutarsi di presentare la dichiarazione e di restituire la documentazione dell'anno 2014 avuta per la tenuta della contabilità; se non ci sono ostacoli che impediscono il compimento di tali servizi il cliente potrà richiederne il compimento con una lettera raccomandata a.r. o con una email-pec evidenziando la necessità e/o l'urgenza per gli adempimenti fiscali.
 
aggiungerei che il professionista non ha il diritto di ritenzione della documentazione ancorché non abbia ottenuto il pagamento delle prestazione.
Nella lettera a mezzo raccomandata a/r indicherei la sua responsabilità laddove scaturissero, per tale mancata consegna, irregolarità e danni.
ciao
 
aggiungerei che il professionista non ha il diritto di ritenzione della documentazione ancorché non abbia ottenuto il pagamento delle prestazione.
Nella lettera a mezzo raccomandata a/r indicherei la sua responsabilità laddove scaturissero, per tale mancata consegna, irregolarità e danni.
ciao

Buongiorno a tutti, pascolando in rete ho trovato quanto segue:

"Il commercialista che non restituisce tempestivamente i libri sociali e le scritture contabili di una società di capitali, omettendo contestualmente di presentare il modello di dichiarazione Iva, risponde del reato di appropriazione indebita aggravata, con condanna al risarcimento dei danni causati al cliente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39881 del 5 ottobre 2015."
Se di interesse quindi ritengo opportuno trovarsi la sentenza citata e andarsela a leggere attentamente.
Buon lavoro - Gianni
 
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