Gio.
Utente
In dirittura d'arrivo il decreto attuativo della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi. Massimo impegno dell'Ance per evitare rallentamenti nel pagamento dei corrispettivi contrattuali.
Come noto, l`art.35, commi 28-34, della legge 248/2006 (legge di conversione del D.L. 223/2006) introduce la responsabilita` solidale a carico dell`appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti, nel limite dell`ammontare del corrispettivo dovuto dall`appaltatore al subappaltatore.
La responsabilita` solidale viene pero` meno se l`appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all`opera o il servizio affidatogli, sono stati correttamente eseguiti da quest`ultimo.
Il committente, inoltre, prima di effettuare il pagamento all`appaltatore, deve richiedere e farsi esibire la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dell`appaltatore stesso. L`inosservanza di tale disposizione comporta l`applicazione di una sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, se gli adempimenti connessi all`opera o al servizio oggetto dell`appalto non siano stati adempiuti dall`appaltatore o dagli eventuali subappaltatori.
Tali disposizioni si applicano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale che deve individuare la documentazione necessaria ad attestate l`avvenuto versamento delle ritenute fiscali e contributive operate dal subappaltatore per i dipendenti impiegati nella realizzazione delle opere.
Sotto il profilo fiscale, la bozza del decreto attuativo, nell`attuale formulazione, prevede che l`attestazione dell`avvenuto pagamento delle ritenute fiscali sia resa dal subappaltatore alternativamente:
- mediante il rilascio all`impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorieta`, ai sensi degli artt. 2 e 47 del D.P.R. 445/2000, e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
A tal fine, con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto, che deve essere utilizzato da parte dell`impresa subappaltatrice, comprendente comunque il codice fiscale dell`impresa appaltatrice e l`importo delle ritenute per le quali e` attribuita la responsabilita` solidale.
- mediante una asseverazione dei soggetti di cui all`art.35, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 (CAF) e dell`art. 3, comma 3, lettera a) del D.P.R. 322/1998 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
In ogni caso, il subappaltatore deve comunicare all`appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, e i medesimi dati devono essere trasmessi a sua volta dall`appaltatore al committente, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il rilascio da parte del subappaltatore di tale documentazione (dichiarazione e copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, oppure asseverazione di uno dei soggetti abilitati) esonera l`impresa appaltatrice dalla responsabilita` solidale con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, dei quali e` stato comunicato il codice fiscale.
L`esibizione della stessa documentazione al committente, da parte dell`impresa appaltatrice nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo allo stesso delle sanzioni amministrative previste.
Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, l`art. 4 della bozza di decreto specifica la documentazione idonea ad attestare l`avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi che il subappaltatore deve rilasciare all`impresa appaltatrice e che deve essere costituita da:
- prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
a) il nominativo dei lavoratori impegnati nell`appalto o subappalto;
b) l`ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori;
c) l`indicazione dell`aliquota contributiva e dei contributi versati;
- Durc rilasciato alla fine dei lavori o della fase lavori cui si riferisce il pagamento, unitamente ad una dichiarazione dell`impresa attestante che il Documento unico di regolarita` contributiva esibito si riferisce anche ai pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori di cui sopra.
Per cio` che concerne la dimostrazione dell`avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, la documentazione di cui sopra puo` essere resa anche mediante un`asseverazione dei soggetti di cui all`art. 35 comma 1, del D.Lgs. 241/1997, ovvero dal professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale e dell`art. 3, lettera a) del D.P.R. n° 322/1998, che andra`, pertanto, a sostituire la documentazione elencata nel precedente comma 1 del medesimo articolo.
L`esibizione, da parte dell`impresa subappaltatrice, della documentazione di cui sopra o, comunque, della asseverazione esonera l`impresa appaltatrice dal regime della responsabilita` solidale, cosi` come espressa dal comma 28 dell`art. 35, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali attinenti i lavoratori impegnati nell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio e che risultano dalla documentazione in esame.
Allo stesso tempo l`esibizione della documentazione di cui sopra da parte dell`impresa appaltatrice al committente esonera il medesimo dalle sanzioni amministrative previste dal co. 33 dell`art. 35 della L. n. 248/2006, previste in caso di inosservanza delle modalita` di pagamento prescritte.
L`ANCE e` in merito tempestivamente intervenuta nelle competenti sedi, per evitare comunque un ulteriore aggravio negli adempimenti fiscali e previdenziali a carico delle imprese e per scongiurare rallentamenti nel pagamento dei corrispettivi contrattuali.
Come noto, l`art.35, commi 28-34, della legge 248/2006 (legge di conversione del D.L. 223/2006) introduce la responsabilita` solidale a carico dell`appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti, nel limite dell`ammontare del corrispettivo dovuto dall`appaltatore al subappaltatore.
La responsabilita` solidale viene pero` meno se l`appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore, relativi all`opera o il servizio affidatogli, sono stati correttamente eseguiti da quest`ultimo.
Il committente, inoltre, prima di effettuare il pagamento all`appaltatore, deve richiedere e farsi esibire la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dell`appaltatore stesso. L`inosservanza di tale disposizione comporta l`applicazione di una sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, se gli adempimenti connessi all`opera o al servizio oggetto dell`appalto non siano stati adempiuti dall`appaltatore o dagli eventuali subappaltatori.
Tali disposizioni si applicano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale che deve individuare la documentazione necessaria ad attestate l`avvenuto versamento delle ritenute fiscali e contributive operate dal subappaltatore per i dipendenti impiegati nella realizzazione delle opere.
Sotto il profilo fiscale, la bozza del decreto attuativo, nell`attuale formulazione, prevede che l`attestazione dell`avvenuto pagamento delle ritenute fiscali sia resa dal subappaltatore alternativamente:
- mediante il rilascio all`impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorieta`, ai sensi degli artt. 2 e 47 del D.P.R. 445/2000, e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
A tal fine, con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, saranno stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto, che deve essere utilizzato da parte dell`impresa subappaltatrice, comprendente comunque il codice fiscale dell`impresa appaltatrice e l`importo delle ritenute per le quali e` attribuita la responsabilita` solidale.
- mediante una asseverazione dei soggetti di cui all`art.35, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 (CAF) e dell`art. 3, comma 3, lettera a) del D.P.R. 322/1998 (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).
In ogni caso, il subappaltatore deve comunicare all`appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, e i medesimi dati devono essere trasmessi a sua volta dall`appaltatore al committente, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il rilascio da parte del subappaltatore di tale documentazione (dichiarazione e copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l`avvenuto addebito, oppure asseverazione di uno dei soggetti abilitati) esonera l`impresa appaltatrice dalla responsabilita` solidale con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nell`esecuzione dell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, dei quali e` stato comunicato il codice fiscale.
L`esibizione della stessa documentazione al committente, da parte dell`impresa appaltatrice nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo allo stesso delle sanzioni amministrative previste.
Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, l`art. 4 della bozza di decreto specifica la documentazione idonea ad attestare l`avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi che il subappaltatore deve rilasciare all`impresa appaltatrice e che deve essere costituita da:
- prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
a) il nominativo dei lavoratori impegnati nell`appalto o subappalto;
b) l`ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori;
c) l`indicazione dell`aliquota contributiva e dei contributi versati;
- Durc rilasciato alla fine dei lavori o della fase lavori cui si riferisce il pagamento, unitamente ad una dichiarazione dell`impresa attestante che il Documento unico di regolarita` contributiva esibito si riferisce anche ai pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori di cui sopra.
Per cio` che concerne la dimostrazione dell`avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, la documentazione di cui sopra puo` essere resa anche mediante un`asseverazione dei soggetti di cui all`art. 35 comma 1, del D.Lgs. 241/1997, ovvero dal professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale e dell`art. 3, lettera a) del D.P.R. n° 322/1998, che andra`, pertanto, a sostituire la documentazione elencata nel precedente comma 1 del medesimo articolo.
L`esibizione, da parte dell`impresa subappaltatrice, della documentazione di cui sopra o, comunque, della asseverazione esonera l`impresa appaltatrice dal regime della responsabilita` solidale, cosi` come espressa dal comma 28 dell`art. 35, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali attinenti i lavoratori impegnati nell`opera o nella prestazione della fornitura o del servizio e che risultano dalla documentazione in esame.
Allo stesso tempo l`esibizione della documentazione di cui sopra da parte dell`impresa appaltatrice al committente esonera il medesimo dalle sanzioni amministrative previste dal co. 33 dell`art. 35 della L. n. 248/2006, previste in caso di inosservanza delle modalita` di pagamento prescritte.
L`ANCE e` in merito tempestivamente intervenuta nelle competenti sedi, per evitare comunque un ulteriore aggravio negli adempimenti fiscali e previdenziali a carico delle imprese e per scongiurare rallentamenti nel pagamento dei corrispettivi contrattuali.