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Rescissione contratto agenzia del lavoro

fabri99

Utente
Salve, l'articolo 38 del CCNL per le agenzie del lavoro recita:
"Articolo 38 – Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo determinato In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di:
7 giorni per il gruppo C;
10 giorni per il gruppo B;
20 giorni per il gruppo A.
Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata."

Le domande che vorrei farvi sono le seguennti:
1) La penalità parla di giorni, sono lavorativi? Cioè se il contratto è 8 ore giornaliere, allora la penale per giorno corrisponde ad 8 ore lavorative?
2) "Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro". Nei giorni del rapporto di lavoro vengono compresi anche i sabati e domenica non lavorativi o sono solamente i giorni che uno effettivamente lavora?
 
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