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regolarizzazioni scritture contabili

  • Creatore Discussione Giosuè Esposito
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G

Giosuè Esposito

Ospite
Cari Amici ho questo problema:
Una srl con attività di commercio a fine anno 2002 contabilizza rimanenze in misura inferiore a quella reale, di conseguenza al 01.01.2003 reca in bilancio rimanenze iniziali errate.
Ora, intendo procedere nel seguente modo:
1. Effettuare condono tombale ex art. 9 per entrambi i settori impositivi;
2. regolarizzare le scritture mediante aggiunta delle rimanenze non contabilizzate per un importo di x euro e pagare la relativa imposta sostitutiva del 6%;
3. effettuare le seguenti scritture di rettifica in contabilità:
Merci in magazzino a riserva legge 289
iscrizione di nuove rimanenze nell'attivo

Rimanenze iniziali a Merci in magazzino
Passaggio ai costi delle nuove rimanenze
Ora la legge e le circolari, in relazione al riconoscimento fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'irap del valore delle nuove attività iscritte,indicano che tale valore viene riconosciuto fiscalmente dal terzo esercizio successivo, a differenza invece dei beni costituenti oggetto dell'attività dell'impresa il cui valore fiscale viene riconosciuto già dal bilancio chiuso al 31.12.03.
Mi chiedo ora, la maggiore quantità di rimanenze iniziali, iscritte nell'attivo e poi girocontate ai costi(cfr reg.ni di cui sopra)sono già deducibili nel 2003?
Grazie
Giosuè Esposito
 
la circolare 21/02/03 12 punto 9.5 differiva l'effetto fiscale dell'iscrizione dei valori delle rimanenze se valutate al costo specifico.
Negli altri casi le rimanenze entravano in gioco subito....
e cosi anche la circolare 7 /2004 punto 7
Se le hai valutate al costo specifico, va differito l'effetto fiscale della regolarizzazione, altrimenti l'iscrizione del maggior valore entra in gioco subito.

ciao...
 
Alberto, scusa per l'insistenza, ma devo cercare di chiarire ogni dubbio, per te riconosicmento fiscale significa anche deducibilità del costo?
grazie
 
si, in quanto:
Circolare del 18/02/2004 n. 7 punto 7
" Si ricorda che il differimento degli effetti fiscali opera sia con riferimento alle attivita' immobilizzate sia con riferimento a quelle costituenti magazzino, ma valutate al costo specifico. Tale differimento non
opera con riferimento ai beni costituenti oggetto dell'attivita'
dell'impresa valutabili e, di fatto valutati, per massa, per i quali il riconoscimento fiscale non puo' che operare fin dal periodo d'imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 2003. "

ciao...
 
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