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Regolarità della ricevuta

giuanne

Utente
Buongiorno,uno studio dentistico ha rilasciato la ricevuta e non la fattura.
La ricevuta riporta tutti i dati (intestazione ditta, partita iva, nr. e data, mio cod. fisc. e prestazione,importo da pagare e 1.81 costo della marca da bollo).
Le domande che scaturiscono sono:
- ai fini della detrazione è valida?
- la marca da bollo chi la deve mettere?
Un altro studio ha rilasciato fattura senza la marca da bollo perchè non so trovavano, (sembra che ne possano stampare fino a un certo numero) quindi un'altra domanda:
- si può mettere la marca da bollo in data successiva?
Scusate l'articolarità del post, ma spero di essere stato chiaro.
Vi ringrazio e saluto tutti
 
Ai fini della detrazione la ricevuta è senz'altro valida.
La marca da bollo è sempre a carico del soggetto nei cui confronti è emessa la ricevuta, quindi laddove la marca manca deve essere apposta da chi ha fruito del servizio. Naturalmente se l'importo della marca è stato pagato allo studio sarà quest'ultimo che vi deve provvedere.

Rodolfo Pontecorvi
Dottore Commercialista
 
grazie, soprattutto per la celerità.
E per quanto riguarda l'altra domanda? cioè se si può mettere la marca da bollo in data successiva alla fattura?
 
La questione delle marche da bollo sulle ricevute mediche, applicabile comunque anche ad altre casistiche, è stata affrontata da una risoluzione la n. 444/E del 18 novembre 2008 - Prot. 2008/108643 - che riporto completamente per la sua utilita' applicativa.
"OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche
Con istanza di interpello concernente l’interpretazione dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente Quesito.
Il Signor … fa presente che alcuni medici rilasciano le ricevute per visite mediche specialistiche senza apporre il contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di Euro 1.81; segnala inoltre che il CAF presso il quale ha presentato la propria dichiarazione dei redditi non ha portato in detrazione, tra le spese mediche di cui all’articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l’importo dell’imposta di bollo applicata sulle citate ricevute per spese mediche.
Tanto premesso il contribuente istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle ricevute per spese mediche e se sia corretto il comportamento del CAF che non ha tenuto conto, tra gli importi detraibili delle spese mediche, dell’imposta di bollo applicata sulle ricevute stesse.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Il contribuente non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere della Direzione
L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".
L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso.
In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul bollo, alla formazione del quale non abbia partecipato, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l'atto all'ufficio locale delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tale caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l'atto senza assolvere all'obbligo di pagare il tributo.
Ove, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.
Con riferimento al caso in esame tornano applicabili i principi generali appena esaminati; in particolare, il cliente del professionista cui venga consegnato un atto per il quale l'imposta non sia stata assolta, deve presentare il documento all'ufficio competente, pagando il relativo tributo.
In tale ipotesi, l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può da questi essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 917 del 1986.
La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta; come precisato dalla scrivente con la risoluzione del 14 luglio 1995 n. 199, nulla vieta, infatti, che l'importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. Anche in tale ipotesi, l'imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell'onere detraibile.
Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo Unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione."
 
........Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo Unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione."

Quindi posso mettere in detrazione la ricevuta senza la marca da bollo basta che non conteggi il costo della marca da bollo? (o a quest'ora di notte non capisco bene?)
Grazie Luigia
 
Buongiorno, mi pare di capire che ci sia molta confusione riguardo a questo benedetto bollo.
Faccio la dichiarazione dei redditi ai miei genitori, i quali mi hanno consegnato molte fatture mediche del 2011 e tutte quelle che superavano i 77,47 euro sono sprovviste di marca da bollo. Loro, chiaramente non sapevano di dover apporre suddetta marca.Queste fatture le porto in detrazione comunque e ho consigliato loro di apporre per ognuna di queste fatture la marca da bollo. Ora, essendo apposta una marca da bollo con data successiva all'emissione, se non sbaglio, in caso di possibili controlli si incorrerebbe in possibili sanzioni. Ritengo però che sia comunque meglio mettere una marca da bollo con data successiva che non mettere niente. Vorrei un vostra conferma. Grazie
 
Risolvi solo il problema della imposta di bollo, comunque sei suscettibile di sanzione insieme a chi ha prodotto la ricevuta e naturalmente non puoi scaricare il bollo come spesa.
Per cui serve a poco mettere la marca dopo.
 
In effetti non si capisce come mai una marca da bollo seppur apposta dopo diverso tempo dall'emissione della fattura non possa valere a tutti gli effetti e quindi far stare tranquillo il contribuente, che il più delle volte è ignaro o come in questo caso le direttive non sono molto chiare.
Quindi il suo consiglio è di non mettere nessuna marca da bollo sulle ricevute che si portano in detrazione quest'anno riferite all'anno 2011, poichè comunque si sarebbe passibili di sanzioni in qualsiasi caso ormai.
 
Si è così.
Il cliente deve pretendere il bollo per fatture/ricevute che non scontano IVA e superano i 77 euro.
Se la marca non viene applicata ci sno 15 giorni di tempo per ravvedersi preso l'Agenzia delle Entrate. Dopo in caso si accertamento si vovrà pagare il bollo e le sanzioni.
Applicare quindi la marca dopo i 15 giorni non evita la sanzione.
 
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