no, nn è così rita...
Circa la modalità di numerazione dei libri e registri per i quali, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 L. 18.10.2001, n. 383, è stato soppresso l’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni con R.M. 12.03.2002, n. 85 e con C.M. 1.08.2002, n. 64. In particolare, la R.M. 85/2002 ha evidenziato che “la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina,dell’anno cui si riferisce: ad esempio, per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2, ecc…”. Pertanto la numerazione deve essere progressiva per anno e non progressiva per imprenditore, al fine di evitare una progressività illimitata. Inoltre, la citata risoluzione n. 85 ha affermato che “la numerazione non deve effettuarsi sin dall’inizio per l’intero libro né, tanto meno, per il complessivo periodo d’imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina”, ossia, su un piano meramente pratico, contestualmente all’effettuazione delle registrazioni.
Si è così confermato il principio espresso nella C.M. 22.10. 2001, n. 92, secondo la quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 L. 383/2001, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine.
Con specifico riferimento all’anno che precede il numero di pagina, si evidenzia che il criterio di numerazione dell’anno in cui è effettuata la vidimazione, stabilito dalla C.M. Industria 9.01.1997, n. 3407/C, trova attualmente applicazione solo nel caso di bollatura e vidimazione
facoltativa dei libri. Con riguardo ai libri che non siano facoltativamente bollati e vidimati, la C.M. 64/2002 ha individuato, per le scritture correnti, ossia per quelle relative ai fatti di gestione dell’impresa nei suoi rapporti con i terzi, il criterio parimenti uniforme dell’indicazione
dell’anno cui fa riferimento la contabilità.
pertanto anche i registri iva devono recare anno e n. progressivo di pagina..
ciao