vedi la circolare 22/10/2001 92/e
Il trattamento sanzionatorio degli obblighi relativi alla contabilità è disciplinato dal D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, il quale, all’art. 9, c. 1, contempla la violazione consistente nell’irregolare o nell’omessa tenuta o conservazione dei registri e delle scritture contabili, punita con la sanzione amministrativa da L 1.032 a L 7.746.
Al riguardo (C.M. 25.01.1999, n. 23/E) è stato precisato che la violazione ricorre anche quando ne sia stata omessa la bollatura, a norma dell’art. 2215 C.C.
Favor rei
Le violazioni relative al soppresso obbligo di bollatura non sono più sanzionabili, ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471,anche
se commesse prima dell’entrata in vigore della L. (25.10.2001).
Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. In altri termini, se la sanzione per omessa bollatura è stata già irrogata e il trasgressore ha pagato in tutto o in parte,
in dipendenza dell’intervenuta definitività del provvedimento o del passaggio in giudicato della sentenza, gli uffici non dovranno procedere ad alcun rimborso;
l’eventuale debito residuo, però, si estingue,
a nulla rilevando l’avvenuta iscrizione a ruolo del medesimo.
Qualora il procedimento di irrogazione della sanzione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge che sopprime l’obbligo (25.10.2001), la non sanzionabilità delle violazioni si estende anche alle violazioni commesse in precedenza.