il dubbio deriva da questo:
Sono esclusi dal regime dei minimi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto. Questo dispone l’art.1, c.99, lettera a) della
L.244/2007.
I regimi speciali Iva incompatibili con il regime dei minimi sono70:
- agricoltura, attività connesse e pesca (art. 34 e 34-bis DPR 633/72);
- vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, lett. a), DPR 633/72);
- commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, lett. b) DPR 633/72);
- gestione dei servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, lett. d) DPR 633/72);
- editoria (art. 74, comma 1 lett. c) DPR 633/72);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, lett. e)
DPR 633/72);
- agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter DPR 633/72);
- agriturismo (art. 5, comma 2 L. 413/91);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6 DPR 600/73);
- giochi, spettacoli ed intrattenimenti (art. 74, comma 6 DPR 633/72);
- rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (artt. da 36 a
40 DL 41/95);
- agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-
bis DL 41/95).
L’esercizio di una delle attività soggette ad un regime speciale Iva comporta, in via
generale, che il contribuente non possa avvalersi del regime dei minimi, neppure per le
ulteriori attività di impresa o lavoro autonomo eventualmente esercitate.
La causa di esclusione ha infatti carattere soggettivo e non si deve riferire alla singola
attività svolta (salvo quanto si dirà in seguito con riferimento all’esercizio di attività
agricola con determinazione del reddito a norma dell’art. 32 del TUIR).
A titolo esemplificativo, il soggetto che esercita un’attività di intrattenimenti e spettacoli,
soggetta al regime speciale previsto dall’art. 74, c. 6 del DPR 633/72, non potrà
avvalersi del regime dei minimi per tale attività né per l’eventuale ulteriore attività di
gestione di bar, a nulla rilevando che l’ammontare complessivo dei corrispettivi, riferito
ad entrambe le attività, non superi i 30.000 euro.