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Reddito frontalieri.

In Svizzera.
Ciao.

Lo immaginavo.
Il reddito viene tassato in Svizzera, la quale applicherà una ritenuta alla fonte sulla retribuzione: una parte di questa ritenuta viene retrocessa all'Italia e destinata ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiarne. Si ricorderanno, a tal proposito (all'epoca di Tremonti), le tensioni tra Italia e Svizzera in merito all'inclusione di questo Stato nelle black list in mancanza di un accordo che, in un certo qual modo, superasse il segreto bancario al fine di combattere l'evasione e rendere tale Stato più "collaborativo" in tale ottica e, nelle more, (l'accordo a tutt'oggi non è ancora stato raggiunto) la Svizzera aveva congelato il ristorno della ritenuta all'Italia in attesa degli sviluppi della situazione.
Per quel che concerne il frontaliere, invece, se egli risiede in uno dei comuni della fascia di confine (entro 20 km) non deve dichiarare nulla al fisco italiano e quindi nessun obbligo dichiarativo incombe su di lui. Se invece risiede in un comune situato al di fuori della fascia di confine, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi dichiarando il reddito percepito in Svizzera dal quale verrà dedotta una quota esente pari a 8.000 euro l'anno; inoltre il contribuente avrà diritto al credito di imposta per le imposte pagate all'estero ex art. 165 del TUIR, al fine di evitare la doppia tassazione dello stesso reddito.
Ciao.
 
Lo immaginavo.
Il reddito viene tassato in Svizzera, la quale applicherà una ritenuta alla fonte sulla retribuzione: una parte di questa ritenuta viene retrocessa all'Italia e destinata ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiarne. Si ricorderanno, a tal proposito (all'epoca di Tremonti), le tensioni tra Italia e Svizzera in merito all'inclusione di questo Stato nelle black list in mancanza di un accordo che, in un certo qual modo, superasse il segreto bancario al fine di combattere l'evasione e rendere tale Stato più "collaborativo" in tale ottica e, nelle more, (l'accordo a tutt'oggi non è ancora stato raggiunto) la Svizzera aveva congelato il ristorno della ritenuta all'Italia in attesa degli sviluppi della situazione.
Per quel che concerne il frontaliere, invece, se egli risiede in uno dei comuni della fascia di confine (entro 20 km) non deve dichiarare nulla al fisco italiano e quindi nessun obbligo dichiarativo incombe su di lui. Se invece risiede in un comune situato al di fuori della fascia di confine, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi dichiarando il reddito percepito in Svizzera dal quale verrà dedotta una quota esente pari a 8.000 euro l'anno; inoltre il contribuente avrà diritto al credito di imposta per le imposte pagate all'estero ex art. 165 del TUIR, al fine di evitare la doppia tassazione dello stesso reddito.
Ciao.


Grazie, sei sei sempre puntuale e preciso.
Ciao.
 
Lo immaginavo.
Il reddito viene tassato in Svizzera, la quale applicherà una ritenuta alla fonte sulla retribuzione: una parte di questa ritenuta viene retrocessa all'Italia e destinata ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiarne. Si ricorderanno, a tal proposito (all'epoca di Tremonti), le tensioni tra Italia e Svizzera in merito all'inclusione di questo Stato nelle black list in mancanza di un accordo che, in un certo qual modo, superasse il segreto bancario al fine di combattere l'evasione e rendere tale Stato più "collaborativo" in tale ottica e, nelle more, (l'accordo a tutt'oggi non è ancora stato raggiunto) la Svizzera aveva congelato il ristorno della ritenuta all'Italia in attesa degli sviluppi della situazione.
Per quel che concerne il frontaliere, invece, se egli risiede in uno dei comuni della fascia di confine (entro 20 km) non deve dichiarare nulla al fisco italiano e quindi nessun obbligo dichiarativo incombe su di lui. Se invece risiede in un comune situato al di fuori della fascia di confine, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi dichiarando il reddito percepito in Svizzera dal quale verrà dedotta una quota esente pari a 8.000 euro l'anno; inoltre il contribuente avrà diritto al credito di imposta per le imposte pagate all'estero ex art. 165 del TUIR, al fine di evitare la doppia tassazione dello stesso reddito.
Ciao.

Non è entrata in vigore una nuova legge che obbliga i frontalieri con capitali maggiori a 12k euro alla dichiarazione di essi e del conto presso cui sono detenuti, anche se conto stipendi, patrimoniale dell'1 per mille sui conti all'estero?

IVIE e IVAFE: chiamati alla cassa anche i frontalieri | infoinsubria
 
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Lo immaginavo.
Il reddito viene tassato in Svizzera, la quale applicherà una ritenuta alla fonte sulla retribuzione: una parte di questa ritenuta viene retrocessa all'Italia e destinata ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiarne. Si ricorderanno, a tal proposito (all'epoca di Tremonti), le tensioni tra Italia e Svizzera in merito all'inclusione di questo Stato nelle black list in mancanza di un accordo che, in un certo qual modo, superasse il segreto bancario al fine di combattere l'evasione e rendere tale Stato più "collaborativo" in tale ottica e, nelle more, (l'accordo a tutt'oggi non è ancora stato raggiunto) la Svizzera aveva congelato il ristorno della ritenuta all'Italia in attesa degli sviluppi della situazione.
Per quel che concerne il frontaliere, invece, se egli risiede in uno dei comuni della fascia di confine (entro 20 km) non deve dichiarare nulla al fisco italiano e quindi nessun obbligo dichiarativo incombe su di lui. Se invece risiede in un comune situato al di fuori della fascia di confine, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi dichiarando il reddito percepito in Svizzera dal quale verrà dedotta una quota esente pari a 8.000 euro l'anno; inoltre il contribuente avrà diritto al credito di imposta per le imposte pagate all'estero ex art. 165 del TUIR, al fine di evitare la doppia tassazione dello stesso reddito.
Ciao.

Non dovrebbe essere comunque dichiaro ogni conto superiore ai 12 000 euro, anche dovuto allo stipendio per la tassa patrimoniale dell'1 x 1000?
come riportato anche infoinsubria.com/2012/07/nuove-tasse-anche-per-i-frontalieri/
 
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