La Settimana Fiscale
Numero 16
Titolo : Unico 2003 - Persone fisiche - Compensi di collaborazione occasionale di un figlio minore
Data : 24/04/2003 Pag: 36
Autore : Jannaccone Mario
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Nel corso dell'anno 2002 uno dei miei figli minori ha percepito compensi di collaborazione occasionale da parte di una società che organizza convegni. Come vanno dichiarati tali compensi nella prossima dichiarazione dei redditi?
In via preliminare è da evidenziare che a norma dell'art. 4, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore, i redditi sono imputati a quest'ultimo per l'intero ammontare.
In tal caso, i redditi devono essere dichiarati e sottoscritti dai genitori medesimi unitamente ai propri redditi.
I minori sono, inoltre, contribuenti in proprio per i redditi del lavoro da essi prestato o per l'eventuale reddito dell'impresa da essi esercitata (ad es. quali eredi dell'imprenditore deceduto), in quanto il citato art. 4 si riferisce solo ai redditi dei beni.
Pertanto, come nel caso in esame, i compensi di collaborazione occasionale percepiti nel 2002 dal figlio minore devono essere dichiarati con un Modello UNICO 2003 - Persone fisiche separato, intestato al minore, ma compilato e sottoscritto nell'apposito spazio da un genitore esercente la potestà.
In particolare, il genitore deve:
- indicare i propri dati personali nel riquadro "Erede, curatore fallimentare, o dell'eredità, ecc.", riportando il codice 8 nella casella "codice carica";
- barrare nel riquadro "Dati del contribuente" la casella 8.
Inoltre, i compensi di cui trattasi vanno indicati nel Quadro RL del Modello UNICO.