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Reddito da Antenna

frank

Utente
Buongiorno a tutti,

ho un quesito da sottoporvi.

Un soggetto che presente il 730, ha un appartamento in un immobile dove sul tetto condominiale è installata un antenna per la telefonia mobile. Secondo voi il reddito di spettanza del soggetto va dichiarato? e se si in qulale quadro del 730 va inserito?:confused: :confused: :confused:

grazie a tutti quelli che potranno aiutarmi

ciao;)
 
Riferimento: Reddito da Antenna

Vedi fisco oggi (TRA I REDDITI DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI FARE NON FARE PERMETTERE)


Il trattamento fiscale degli affitti
per l'occupazione degli spazi con ripetitori

Come vanno tassati i proventi pattuiti nei contratti di locazione
tra gestori delle reti di telefonia mobile e proprietari degli immobili





Il rapporto contrattuale che intercorre tra il gestore delle reti di telefonia mobile ed i proprietari degli immobili si sostanzia nel pagamento di un corrispettivo da parte del primo al fine di poter installare antenne e ripetitori sui lastrici solari dell'immobile.

Tale rapporto non può essere propriamente ricondotto nell'ambito del contratto di locazione, che presuppone il godimento di una cosa mobile o immobile verso un determinato corrispettivo.

Scopo del contratto in esame, infatti, non è quello di consentire al gestore il godimento di quelle determinate aree, ma piuttosto di consentirgli l'installazione di antenne, ripetitori e stazioni radio e di compiere nei locali stessi lavori di adattamento, manutenzione e gestione degli impianti.

Il caso in questione, pertanto, presenta i caratteri dell'"obbligazione di permettere", assunta dai proprietari degli immobili nei confronti del gestore dietro il pagamento di un corrispettivo e, in quanto tale, deve essere considerata anche ai fini del relativo trattamento tributario.

LA DISCIPLINA FISCALE

Soggetto percettore privato non titolare di partita Iva
Le somme erogate come corrispettivo del contratto in esame, in quanto derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere, rientrano nella previsione dell'articolo 81, comma 1, lettera l), del Tuir.

Soggetto percettore condominio
Le somme percepite vanno imputate, pro quota, a ciascun condomino. Pertanto, rientrano anch'esse nella previsione dell'articolo 81, comma 1, lettera l), del Tuir.
La nota dell'Agenzia ricorda che la figura dell'amministratore del condominio interessato dall'installazione degli impianti ripetitori è assimilabile, nella fattispecie, a quella di un mandatario con rappresentanza. Pertanto, l'amministratore medesimo può provvedere alla sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione deliberata in sede di assemblea condominiale, nonchè alla ripartizione dei corrispettivi in capo a ciascun condomino sulla base delle tabelle millesimali di proprietà.

Soggetto titolare di partita Iva, percettore di reddito d'impresa
Questi proventi, in quanto derivanti da obbligazioni assunte in relazione ad immobili appartenenti all'impresa, concorrono alla formazione del reddito d'impresa, per il noto principio di attrazione e di onnicomprensività che caratterizza questa categoria reddituale.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'assunzione di un'obbligazione di permettere costituisce una prestazione di servizi rilevante dal punto di vista oggettivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/72. Per stabilire in concreto se sussista o meno l'obbligo di assoggettare l'operazione al tributo occorre verificare, comunque, la ricorrenza del presupposto soggettivo, distinguendo la posizione delle società da quelle degli imprenditori individuali.

Per le imprese gestite in forma collettiva, l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano in ogni caso realizzate nell'esercizio di imprese se effettuate da società commerciali; pertanto i corrispettivi percepiti da società commerciali saranno in ogni caso assoggettati ad Iva.
Per l'imprenditore individuale, invece, è necessario verificare se la particolare prestazione di servizi possa ritenersi resa nell'esercizio d'impresa, se cioè si possano considerare sussistenti i requisiti di abitualità e professionalità. La necessità dell'autonomo ricorrere di tali requisiti non sussiste ogniqualvolta l'operazione effettuata sia posta in essere nell'ambito dell'attività per il cui esercizio già sussiste il requisito soggettivo dell'esercizio d'impresa.

Al riguardo è da ritenersi che ciò si verifichi non solo per le operazioni ordinarie e tipiche che costituiscono l'attività propria dell'impresa e per quelle ad essa accessorie, ma anche per tutte quelle comunque riconducibili all'esercizio dell'impresa stessa.
Tra queste sono da ricomprendere quelle aventi ad oggetto beni aziendali, siano essi beni merce, strumentali o comunque relativi all'impresa; in tal caso, infatti, trattandosi di beni dell'azienda organizzati dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa, il relativo utilizzo, sia pure "non ordinario" (come nel caso di specie in cui in relazione all'immobile aziendale si assume, dietro corrispettivo, un'obbligazione di permettere oggettivamente rilevante ai fini dell'Iva), non può che configurarsi come operazione rientrante nell'esercizio dell'impresa stessa, per la quale, pertanto, sussiste l'assoggettamento all'imposta.

Soggetto titolare di partita Iva, percettore di reddito di lavoro autonomo
I corrispettivi percepiti rientrano, ai fini delle imposte sui redditi, nella categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del Tuir.
Tali proventi, infatti, non possono ricondursi nella nozione di compensi percepiti per la prestazione di attività artistico-professionali, in quanto corrisposte per l'utilizzo di una parte comune dell'edificio in cui si trova lo studio del lavoratore autonomo.
Ne deriva di conseguenza, l'impossibilità di attrarre le somme in parola nei redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 del Tuir.
Per le medesime ragioni, infine, si deve riscontrare l'assenza del presupposto oggettivo ai fini Iva e la relativa irrilevanza della descritta operazione ai fini impositivi e certificativi.
 
Riferimento: Reddito da Antenna

Per l'anno in corso i redditi diversi sono stati divisi in 2 categorie, a seconda che sia o meno prevista la detrazione dall'imposta lorda.
I redditi diversi derivante dall'assunzione di obblighi di fare non fare e permettere sono stati compresi tra questi ultimi.
Poiché, per i redditi medio-bassi, avere o non avere la detrazione comporta sensibili risparni o "penalizzazioni", ho qualche incertezza nel postare i redditi derivanti da contratti del genere al rigo D5 (codice 3) della sezione Redditi diversi per cui è prevista la detrazione.
Non verrei che un domani un accertamento ritesse erronea tale postazione.

Grazie a chi potrà togliermi il dubbio.
 
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