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Recupero IVA su fallimenti

M

Marta

Ospite
Ciao! Vorrei capire le modalità per il recupero dell'IVA su creditori falliti e le relative registrazioni contabili. La registrazione di una sopravvenienza a fronte del credito vs Erario è soggetta a tassazione?
grazie mille
 
Le norme Iva consentono al cedente del bene o al prestatore del servizio di operare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta in conseguenza di "mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose" (Dpr 633/72, articolo 26; risoluzione ministeriale dell'agenzia delle Entrate 89/E del 18 marzo 2002; circolare del ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, 77/E del 17 aprile 2000).
Il creditore rimasto insoddisfatto può dunque la facoltà di emettere una nota di variazione, riducendo l'ammontare dell'imponibile e portando in detrazione la relativa imposta, a partire dal momento in cui è reso esecutivo il piano di riparto dell'attivo ovvero dalla data di chiusura della procedura fallimentare in assenza di un piano di riparto.
A partire da questo momento, la detrazione deve essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (Dpr 633/72, articolo 19, coordinato con la risoluzione ministeriale dell'agenzia delle Entrate 89/E del 18 marzo 2002).
Il credito verso l'erario non determina alcuna sopravvenienza ma semplicemnte il diritto alla detrazione dell'iva precedentemente versata. ma non incassata, a titolo di rivalsa, dal cliente che è appunto fallito.

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