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Reclamo mediazione o definizione agevolata

Giampa

Utente
Buonasera,
vorrei sottoporre all'attenzione degli esperti due quesiti che mi attanagliano.
La questione è questa:
Mi hanno notificato una multa di 1'032 euro per ritardato accatastamento di un vecchio fabbricato inutilizzato da decenni.
Potrei chiudere subito la questione pagando 1/3 della sanzione entro il termine dei 60 giorni previsti per proporre il ricorso tributario, usufruendo della definizione agevolata (art.16 comma 3 del Dlgs 472/97 ), oppure posso decidere di presentare il ricorso tributario ma, siccome la controversia è inferiore a 5'000 euro, dovrei prima fare istanza di reclamo mediazione (art.17 bis Dlgs 546/92) che sospende i termini per 90 giorni, infatti la notifica dice, testualmente, che "il pagamento è sospeso fino al 90° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso"

Ora le mie domande sono:
Una volta presentata la domanda di reclamo mediazione, se non volessi attenderne gli esiti e decidessi di pagare prima dei 90 giorni o comunque prima della convocazione, considerato che i termini per proporre ricorso sono sospesi, è ancora possibile pagare 1/3 della sanzione usufruendo della definizione agevolata?
E invece, non volendo affrontare il processo tributario per le spese eccessive che mi sono state prospettate, qual’è sarebbe l’importo da pagare in caso di rigetto o di mancato esito del reclamo mediazione? Posso ancora usufruire della definizione agevolata?
 
Buonasera,
vorrei sottoporre all'attenzione degli esperti due quesiti che mi attanagliano.
La questione è questa:
Mi hanno notificato una multa di 1'032 euro per ritardato accatastamento di un vecchio fabbricato inutilizzato da decenni.
Potrei chiudere subito la questione pagando 1/3 della sanzione entro il termine dei 60 giorni previsti per proporre il ricorso tributario, usufruendo della definizione agevolata (art.16 comma 3 del Dlgs 472/97 ), oppure posso decidere di presentare il ricorso tributario ma, siccome la controversia è inferiore a 5'000 euro, dovrei prima fare istanza di reclamo mediazione (art.17 bis Dlgs 546/92) che sospende i termini per 90 giorni, infatti la notifica dice, testualmente, che "il pagamento è sospeso fino al 90° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso"

Ora le mie domande sono:
Una volta presentata la domanda di reclamo mediazione, se non volessi attenderne gli esiti e decidessi di pagare prima dei 90 giorni o comunque prima della convocazione, considerato che i termini per proporre ricorso sono sospesi, è ancora possibile pagare 1/3 della sanzione usufruendo della definizione agevolata?
E invece, non volendo affrontare il processo tributario per le spese eccessive che mi sono state prospettate, qual’è sarebbe l’importo da pagare in caso di rigetto o di mancato esito del reclamo mediazione? Posso ancora usufruire della definizione agevolata?

Avviare il procedimento di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del Dlgs 546/92 significa redigere un vero e proprio ricorso tributario e notificarlo all'ufficio unitamente agli allegati. Pertanto se l'intenzione è quella di evitare il processo, affrontare la fase di reclamo/mediazione non ti conviene perché bisognerà notificare un vero e proprio ricorso, come ti ho già detto, pertanto dovrai pagare un professionista che ti rediga il ricorso.
Una volta avviata la fase di reclamo/mediazione, non puoi tornare indietro e avvalerti della definizione agevolata. Questo perchè hai già presentato ricorso.
Saluti.
 
Grazie per la risposta Rocco,
E' vero non ha senso avventurarsi nel contenzioso, viste le spese da sostenere rispetto alla sanzione ridotta a 1/3 e capisco che non è il caso di farne una questione di principio.
Mi è stato detto che potrei fare la mediazione di persona e con pochi rischi, perché l’Agenzia non può aumentare la sanzione di partenza e la stessa sarebbe comunque ridotta al 35% per legge. È vero?
In sostanza pagherei pochi euro in più rispetto alla definizione agevolata ma avrei la possibilità di discutere le mie ragioni.
Cordialità
 
Grazie per la risposta Rocco,
E' vero non ha senso avventurarsi nel contenzioso, viste le spese da sostenere rispetto alla sanzione ridotta a 1/3 e capisco che non è il caso di farne una questione di principio.
Mi è stato detto che potrei fare la mediazione di persona e con pochi rischi, perché l’Agenzia non può aumentare la sanzione di partenza e la stessa sarebbe comunque ridotta al 35% per legge. È vero?
In sostanza pagherei pochi euro in più rispetto alla definizione agevolata ma avrei la possibilità di discutere le mie ragioni.
Cordialità

Per avviare "tecnicamente" il processo di mediazione, come ti ho già detto, devi notificare all'ufficio un vero e proprio ricorso tributario, e abbiamo capito che sei poco propenso ad intraprendere questa strada.
Le tue ragioni puoi farle valere anche senza avviare la fase di reclamo/mediazione, basta leggere quello che è scritto nelle avvertenze dell'atto che ti è stato notificato, dove non è indicata soltanto la definizione agevolata...leggi bene.
Saluti.
 
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