Buonasera,
vorrei sottoporre all'attenzione degli esperti due quesiti che mi attanagliano.
La questione è questa:
Mi hanno notificato una multa di 1'032 euro per ritardato accatastamento di un vecchio fabbricato inutilizzato da decenni.
Potrei chiudere subito la questione pagando 1/3 della sanzione entro il termine dei 60 giorni previsti per proporre il ricorso tributario, usufruendo della definizione agevolata (art.16 comma 3 del Dlgs 472/97 ), oppure posso decidere di presentare il ricorso tributario ma, siccome la controversia è inferiore a 5'000 euro, dovrei prima fare istanza di reclamo mediazione (art.17 bis Dlgs 546/92) che sospende i termini per 90 giorni, infatti la notifica dice, testualmente, che "il pagamento è sospeso fino al 90° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso"
Ora le mie domande sono:
Una volta presentata la domanda di reclamo mediazione, se non volessi attenderne gli esiti e decidessi di pagare prima dei 90 giorni o comunque prima della convocazione, considerato che i termini per proporre ricorso sono sospesi, è ancora possibile pagare 1/3 della sanzione usufruendo della definizione agevolata?
E invece, non volendo affrontare il processo tributario per le spese eccessive che mi sono state prospettate, qual’è sarebbe l’importo da pagare in caso di rigetto o di mancato esito del reclamo mediazione? Posso ancora usufruire della definizione agevolata?
vorrei sottoporre all'attenzione degli esperti due quesiti che mi attanagliano.
La questione è questa:
Mi hanno notificato una multa di 1'032 euro per ritardato accatastamento di un vecchio fabbricato inutilizzato da decenni.
Potrei chiudere subito la questione pagando 1/3 della sanzione entro il termine dei 60 giorni previsti per proporre il ricorso tributario, usufruendo della definizione agevolata (art.16 comma 3 del Dlgs 472/97 ), oppure posso decidere di presentare il ricorso tributario ma, siccome la controversia è inferiore a 5'000 euro, dovrei prima fare istanza di reclamo mediazione (art.17 bis Dlgs 546/92) che sospende i termini per 90 giorni, infatti la notifica dice, testualmente, che "il pagamento è sospeso fino al 90° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso"
Ora le mie domande sono:
Una volta presentata la domanda di reclamo mediazione, se non volessi attenderne gli esiti e decidessi di pagare prima dei 90 giorni o comunque prima della convocazione, considerato che i termini per proporre ricorso sono sospesi, è ancora possibile pagare 1/3 della sanzione usufruendo della definizione agevolata?
E invece, non volendo affrontare il processo tributario per le spese eccessive che mi sono state prospettate, qual’è sarebbe l’importo da pagare in caso di rigetto o di mancato esito del reclamo mediazione? Posso ancora usufruire della definizione agevolata?