La norma è l'art. 13 Dlgs 472/97.
Effettivamente l'errato calcolo degli interessi può rendere inefficace il ravvedimento giacché la norma stabilisce che ai fini del perfezionamento della procedura il contribuente, contestualmente al tributo, deve versare la sanzione ridotta e gli interessi calcolati dal giorno successivo alla scadenza originaria al giorno di versamento compresi. Naturalmente nel tuo caso l'ufficio dovrebbe detrarre quanto già versato dal contribuente. Io per esperienza nel calcolo degli interessi metto sempre qualcosina in più in modo tale da evitare questi inconvenienti.
Ciao.