Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Ravvedimento operoso - caso particolare

MrDike

Utente
Per l'anno d'imposta 2004 un contribuente presenta una dichiarazione dei redditi, mod. UNICO Persone Fisiche 2005, dove l'imposta determinata a credito è pari ad € 1.297,00 (quadro RN, rigo RN32): per tale importo viene chiesto il rimborso nel quadro RX, rigo RX1, col. 3; in un tempo successivo, il contribuente rettifica la suddetta dichiarazione con un modello integrativo dove l'imposta determinata a credito diminuisce sino ad € 753,00: di tale importo ne viene ora chiesta la compensazione nel quadro RX, rigo RX1, col. 4.
Versa dunque la differenza tra i predetti importi (€ 544,00 oltre interessi con codice tributo 4001 ed € 108,80 quale sanzione con codice tributo 8901), consapevole di trovarsi in presenza di una violazione sostanziale per carichi familiari non spettanti (anche se poi indica ulteriori oneri inizialmente omessi), ovvero di un errore rilevabile in sede di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi 36-ter del D.P.R. n. 600/73.

Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa (che ha generato un minor credito, tra l'altro!), non avrebbe mai più rimborsato l'importo di € 1.297,00, pertanto il contribuente non avrebbe dovuto versare alcuna differenza d’imposta.

In tal guisa, presenta un'istanza di correzione dei dati erroneamente indicati nel modello unificato di pagamento F24, imputandoli entrambi al codice tributo tributo 4033, al fine di recuperare l'anno successivo la differenza d’imposta non dovuta.

Ciò posto e per quanto è qui d'interesse, il dubbio permane sulla sanzione dovuta.

Se è pur vero che la dichiarazione integrativa in questione ha determinato una base imponibile ed un'imposta diverse, di contro non ha certo inciso sul versamento del tributo.

In particolare, l'art. 7 del D. Lgs. 26 Gennaio 2001 n. 32, ha apportato la seguente integrazione al D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 472:

- con l'aggiunta del comma 5-bis all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997, recata dalla lettera a) del citato articolo 7, il legislatore delegato ha introdotto nel sistema delle sanzioni amministrative una ulteriore causa di non punibilità, ricorrente in presenza di violazione meramente formale. A tale fine si considera meramente formale, la violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

In attuazione di tale previsione, la succitata disposizione recata dal comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 stabilisce, come già detto, che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Resta, invece, punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all'attività di controllo. Ai fini della non punibilità della commessa violazione, le condizioni negative appena richiamate devono intendersi alternative e non concorrenti, con la conseguenza che non può configurarsi una violazione meramente formale ove manchi in concreto una sola di esse. La natura meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legata cioè all'ammontare del tributo.

La frase evidenziata in grassetto appare, ad una prima lettura, contraddittoria, tuttavia i dubbi permangono in merito all'an debeatur della sola sanzione, che, recependo il suddetto dettato normativo (non vi è violazione formale, ma sostanziale per la presenza delle prime due condizioni negative), non poteva essere imputata al codice tributo 4033 e quindi doveva essere versata.
 
Alto