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Rateazione debiti fiscali

ninni83

Utente
Le modifiche apportate dal decreto sulla semplificazione in merito alla perdita del beneficio della rateazione (dopo il mancato pagamente di due rate consecutive) riguarda anche le rateazioni effettuate su avvisi dell'Agenzia delle entrate o soltanto su i debiti per i quali si è già ricevuta la cartella esattoriale?
Grazie
 
La legge di conversione n. 214/2011 del decreto Salva Italia ha cambiato le regole anche per quanto riguarda l’eventuale omesso versamento di una rata,per gli avvisi bonari, regole che vengono sostanzialmente “unificate” con quelle previste per le rateazioni concesse da Equitalia: infatti d’ora in poi, il mancato pagamento della prima rata o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il pagamento della rata successiva comporta la decadenza della rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, al netto di quanto versato è iscritto a ruolo.
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. La sanzione è pari a l 30% dell’importo della rata versata in ritardo e degli
interessi legali. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva. (la Risposta è stata tratta dall'ebook : Rateazione dei debiti tributari e contributivi - dopo il Decreto “salva Italia” (E-Book)
 
Luigia il decreto semplifica Italia ha ulteriormente innovato la disciplina prevedendo la perdita del beneficio soltanto per il mancato di due rate successive. Ora l'unica cosa se mi chiedo è se la disciplina resti comunque unica per quel che attiene avvisi bonari e cartelle
 
Per gli avvisi bonari le ultime modifiche sono state introdotte dalla L. 214/2011, come detto da Luigia.
Il D.L. 16/2012, con riguardo agli avvisi bonari, ha stabilito soltanto che se si decade dal beneficio della rateizzazione di un avviso bonario, il contribuente può fruire della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (per effetto della perdita del beneficio) e notificate con la cartella.
In precedenza tale possibilità era inibita al contribuente.
Ciao.
 
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