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Rappresentante fiscale

D

Davide

Ospite
Quali sono le formalità per poter aprire un "Rappresentante fiscale" in Italia per operazioni effettuate da un Francese nel nostro territorio per poter usufruire della detrazione IVA??

Deve avere una stabile organizzazione in Italia, una stanza, oppure ???

Grazie per chi mi aiuta.
 
Deve presentere il modello AA7 presso qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate. In alternativa al rappresentante fiscale è possibile l'identificazione diretta (che presenta maggiori vantaggi) Vedi http://www.agenziaentrate.it/modulistica/altri/aa7istrc_new.pdf.
 
Mi hanno detto di compilare il modello ANR/1 .....

Quali sono i vantaggi nel fare aa7 ????

Grazie
 
I soggetti non residenti che vogliono o debbono assolvere gli obblighi Iva in Italia possono identificarsi direttamente presso l'amministrazione fiscale, presentando un'apposita dichiarazione di inizio di attivita' (modello ANR1).
La dichiarazione deve contenere:
per le persone fisiche, il cognome, il nome e l'eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata. Gli elementi di cui alla alinea precedente per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente a effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato estero di stabilimento;
l'impegno a esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente;
ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
L'ufficio sulla base della domanda attribuisce al richiedente un numero di partita Iva, numero che deve essere utilizzato in tutte le comunicazioni e in tutti gli atti aventi rilevanza ai fini della specifica imposta.
Le eventuali variazioni (cessazione, variazione dei dati) deve essere resa nota all'amministrazione con un'apposita dichiarazione entro 30 giorni dal fatto che la ha determinata.
Tra le regole sopra ricordate ha una particolare rilevanza l'impegno, che deve essere contenuto nella domanda, a esibire, in caso di richiesta, le scritture contabili all'amministrazione finanziaria. In effetti, questa previsione ha una serie di conseguenze pratiche. In primo luogo l'operatore non residente ha la facolta' di tenere le scritture contabili anche nel proprio Paese di residenza; in secondo luogo tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal Dpr 633/1972 e da tutte le norme Iva possono essere, rispettivamente, assolti ed esercitati per via telematica. A questo proposito, pero', si evidenzia che l'invio telematico non sara' possibile per la presentazione del modello ANR1 di inizio attivita', sara', invece possibile per i modelli di variazione e cessazione dell'attivita' e per le dichiarazioni richieste a tutti i contribuenti. Per l'invio telematico il non residente potra' farsi abilitare all'invio diretto al momento dell'attribuzione del numero di partita Iva ovvero tramite il servizio Entratel dell'Agenzia delle entrate.
L'invio telematico potra' essere effettuato anche tramite un soggetto abilitato ai sensi delle regole imposte dal Dpr 322/1998.
Mutamento della responsabilita' - Il soggetto non residente che utilizzi il meccanismo dell'identificazione diretta resta unico responsabile di fronte all'amministrazione finanziaria del debito d'imposta che scaturisce dalle attivita' effettuate sul territorio dello Stato e dei relativi adempimenti.
Al contrario, nel caso di nomina di un rappresentante fiscale lo stesso sara' solidalmente responsabile con il rappresentato non residente relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
L'identificazione diretta permette, pertanto, di ridurre i costi di gestione per il soggetto non residente, in quanto non sara' costretto ad assumere un soggetto direttamente responsabile.
Il depositario rappresentante - La nuova normativa consente al gestore di un deposito Iva (articolo 50-bis del Dl 331/1993) di rappresentare il depositante non residente per la realizzazione delle operazioni di introduzione e di estrazione dal deposito.
Tale rappresentanza sara' di tipo "leggero" (vale a dire che non obblighera' il rappresentante a istituire un'apposita contabilita' e non imporra' tutti gli adempimenti propri dell'imposta a eccezione dell'emissione e/o conservazione delle fatture e redazione dei modelli Intrastat) nei casi in cui le operazioni poste in essere in nome e per conto del rappresentato siano non imponibili, esenti, non soggette o per le quali non sussiste obbligo di pagamento dell'imposta.
Una novita' importante riguarda le modalita' di identificazione, infatti, e' possibile per il depositario assumere un unico numero di partita Iva per tutti i depositanti. La procedura adottata per ora solo dal Belgio costituisce per i depositari una grande semplificazione amministrativa. Questa regola, purtroppo allo stato attuale attende l'emanazione di una specifica procedura applicativa che verra' emanata dall'Agenzia delle entrate.
Le procedure per l'identificazione
Da quanto abbiamo in precedenza esposto risulta chiaro che il soggetto non residente deve, in relazione agli adempimenti Iva che dovra' realizzare nei prossimi mesi, gia' da adesso operare delle scelte. In particolare, queste scelte assumono una particolare importanza per quei soggetti non residenti che hanno gia' in Italia un rappresentante fiscale Iva.
Per questi la scelta diviene importante sia in termini di convenienza economica sia in termini di obblighi normativi.
In effetti, tre regole che bisogna tenere presente nel momento in cui si deve decidere se scegliere o meno l'identificazione diretta sono:
l'identificazione diretta non e' obbligatoria, ma se si sceglie questa forma di identificazione non e' possibile nominare un rappresentante fiscale. In pratica esiste un principio di alternativita' tra i due istituti;
l'identificazione diretta puo' essere conveniente per ridurre i costi di gestione dell'imposta e per effettuare gli adempimenti Iva direttamente dallo Stato di residenza;
l'identificazione deve avvenire ancor prima di porre in essere operazioni imponibili sul territorio dello Stato. Questa regola impone che un operatore non residente che voglia effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva deve, ancor prima di realizzare tali operazioni, provvedere a identificarsi. A conferma di tale assunto l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 12 settembre 2002 n. 301/E ha ribadito che, se l'operatore non residente ha posto in essere operazioni rilevanti ai fini Iva senza prima nominare il rappresentante fiscale, lo stesso non potra' utilizzare il rappresentante successivamente nominato per regolare le suddette operazioni. Nel caso considerato nella suddetta risoluzione l'operatore comunitario aveva effettuato degli acquisti per i quali voleva recuperare l'imposta attraverso un rappresentante fiscale nominato successivamente all'acquisto stesso. L'Agenzia nega questa possibilita' e afferma, in modo del tutto coerente che l'operatore comunitario puo' recuperare l'imposta attraverso la procedura del rimborso di cui all'articolo 38-ter del Dpr 633/1972.
Vediamo gli adempimenti che devono seguire per ottenere l'identificazione diretta in modo distinto i soggetti non residenti che hanno gia' nominato un rappresentante fiscale e i soggetti non residenti che non hanno nominato un rappresentate fiscale.
Non residenti che hanno gia' nominato un rappresentante fiscale - Questi soggetti, ancor prima di richiedere l'identificazione all'ufficio di Roma 6 devono chiudere la partita Iva aperta dal rappresentante fiscale.
La chiusura avviene attraverso la presentazione del modello AA7/6 (se il soggetto non residente non e' una persona fisica) ovvero attraverso la presentazione del modello AA9/6 (se il soggetto non residente e' una persona fisica).
Si evidenzia che tali modelli si devono utilizzare fino al 1° gennaio 2003, in quanto i nuovi modelli anagrafici che sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate entreranno in vigore solo da tale data.
I modelli vecchia versione non prevedono regole specifiche per il caso che qui consideriamo. In effetti, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 289/E del 2002 ha provveduto a emanare specifiche istruzioni che impongono le seguenti modalita' di compilazione.
Soggetto non residente persona giuridica:
1) Il rappresentante fiscale del soggetto non residente deve presentare il modello AA7/6 barrando nel quadro A le caselle 4 - dichiarazione di cessazione dell'attivita' - e P. Questa procedura consente al sistema centrale di chiudere la partita Iva precedentemente attribuita e di non cancellare il codice fiscale che era stato assegnato direttamente al soggetto non residente.
2) Il soggetto non residente deve presentare il modello ANR1 all'ufficio di Roma 6. Barrando nel quadro A la casella 1 - identificazione diretta - e indicando nella sezione 2 del quadro B il codice fiscale gia' in suo possesso.
Soggetto non residente persona fisica:
1) Il rappresentante fiscale del soggetto non residente deve presentare il modello AA9/6 barrando nel quadro A la casella 3, dichiarazione di cessazione dell'attivita'. Questa procedura consente al sistema centrale di chiudere la partita Iva precedentemente attribuita al non residente.
2) Il soggetto non residente deve presentare il modello ANR1 all'ufficio di Roma 6. Barrando nel quadro A la casella 1 - identificazione diretta - e indicando nella sezione 1 del quadro B il codice fiscale gia' attribuitogli dall'anagrafe tributaria.
Soggetto non residente che non ha in Italia un rappresentante fiscale - In questo caso il soggetto non residente, ancor prima di porre in essere operazioni che necessitano dell'utilizzo della partita Iva nazionale, dovra' presentare il modello ANR1 all'ufficio di Roma

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da Guda normativa 19/2/2002
 
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