Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Raddoppio termini accertamento

claudio75

Utente
Qualcuno può fare chiarezza riguardo al raddoppio dei termini di accertamento?
I termini di accertamento sono raddoppiati in caso di reati del 74/2000 tra i quali anche l'occultamento distruzione di scritture e documenti.
Il dubbio che genera la norma è, il raddoppio dei termini è relativo all'anno di imposta in cui è stata commessa la violazione, ossia l'occultamento delle scritture oppure è riferito all'anno al quale fanno riferimento le scritture?
Cioè, se le scritture relative ad esempio all'anno di imposta 2012 quindi accertabile fino al 31/12/2017 vengono occultate nel 2015, e questo reato di occultazione viene rilevato nel 2019, il raddoppio dei termini fa riferimento al 2019? O al 2012 in quanto le scritture appartengono all'anno di imposta 2012?
 
credo che il raddoppio dei termini sia possibile solo in presenza di denuncia di reato da parte dell'ade e comunque prima dello spirare dei termini accertativi. nel caso da te prospettato mi pare non sia possibile utilizzare il raddoppio dei termini in quanto il reato appare rilevato oltre i termini.
ciao
 
Si premette che la Legge 208/2015 ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. a partire dall'anno d'imposta 2016.
Venendo al caso specifico, affinché possa operare il raddoppio dei termini è necessario che la notitia criminis venga trasmessa entro gli ordinari termini di decadenza dell'azione accertativa che, con riferimento al 2012, è il 31/12/2017 in caso di dichiarazione presentata ovvero il 31/12/2018 in caso di dichiarazione omessa. Spirati tali termini, il raddoppio non può più operare con riferimento a tale annualità d'imposta.
Saluti.
 
ciao Rocco
condivido quanto hai scritto e nel caso ipotizzato dal gentile utente l'amministrazione avrebbe rilevato il reato nell'anno 2019 quindi il raddoppio sarebbe, come ho postato, irrilevante.
cordialità
 
Grazie a tutti per la partecipazione, porre l'attenzione sull'aspetto duplice della questione, nel caso descritto, si avrebbe un eventuale reato contestabile per l'anno 2012, poi un ulteriore reato nel 2015 di occultamento di documenti riferiti però all'anno 2012.
In sostanza nel 2012 un reato dichiarativo e nel 2015 un reato di occultamento ma di documenti riferiti al 2012.
La questione è, il reato di occultamento avvenuto nel 2015 di documenti relativi al 2012 può riesumare l'anno 2012 raddoppiando i termini rispetto al 2012? Altra questione è il reato di occultamento anche questo raddoppia i termini, rispetto quindi al 2015 anno di commissione?
Si verifica questo controsenso, il 2012 a cui si riferisce la documentazione occultata non sarebbe più accertabile e risulterebbero raddoppiati i termini rispetto al 2015 anno in cui non c'è nulla da contestare. Comunque la normativa sembrerebbe proprio dire questo.
 
Salve

Non credo proprio che sia plausibile prendere come termine l'anno in cui le scritture sono state occultate (nel suo caso 2015) dato che non è dimostrabile, come si dimostra che è il 2015 o il 2013 o chissa quale anno se sono state occultate ?

Direi che il raddoppio parte dal 2012 anno fiscale oggetto di accertamento.

Un Saluto
 
Nel caso preso ad esempio l'anno di verifica sarebbe il 2019, anno in cui viene rilevato in base ad altri elementi che c'è stato nel 2015 l'occultamento di documenti relativi però all'anno 2012.
Il dubbio è, il reato di occultamento di documenti può raddoppiando i termini riesumare l'anno 2012 a cui sono riferiti i documenti?
 
Posto un link per cercare di capire, questa normativa sembra assi contraddittoria.
http://www.ilsole24ore.com/art/norm...-raddoppio-termini-064614.shtml?uuid=Aav6zUuE
Nella pagina viene citata una sentenza con la quale viene raddoppiato il termine di accertamento per gli anni 1998/2003 e viene raddoppiato in relazione a ciascun anno in quanto erano scomparse le scritture di tutti questi anni.
Premesso che non è dato sapersi se le scritture sono state occultate in un anno in particolare rispetto ad un altro, faccio un esempio, la scrittura del 1998, ad esempio potrebbe essere stata occultata nel 2001 e il contribuente mettiamo che lo possa dimostrare.
A questo punto il reato di occultamento o distruzione opera in relazione all'anno in cui è stato commesso il reato, a rigor di logica il reato a cui si riferisce la norma è quello di occultamento o distruzione documenti.
Applicando la norma quindi il raddoppio opererebbe in relazione al 2001 quindi l'anno 1998 non è più raddoppiabile.
Qualcuno è riuscito a capire questo aspetto?
Altra cosa che non comprendo è, se il raddoppio dei termini di accertamento di un reato può avvenire solo con la notizia di reato comunicata alla procura entro il termine ordinario 4/5 anni a seconda della presentazione o meno della dichiarazione, allora a cosa serve il raddoppio? Nel senso che comunque quando ad esempio la finanza rileva un reato lo comunica alla procura e all'agenzia delle entrate quindi parte l'accertamento, ossia se il reato deve essere comunicato nel termine breve in realtà non c'è bisogno del raddoppio in quanto quando viene rilevato il reato il termine di accertamento ordinario è ancora aperto, grazie anticipatamente a tutti.
 
Alto