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R.C. Soc.Cooperativa!

Gio.

Utente
Avanti tutta con un'altra risoluzione in tema Reverse Charge!

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 243/E precisa che nel caso in cui una società cooperativa, operante nel settore edile, esegua lavori in subappalto che siano in parte affidati ai soci, il reverse charge si applica sia nei rapporti tra questa e l’appaltatore principale, sia in quelli tra i soci e la cooperativa medesima.

Il caso esaminato dall’Amministrazione riguarda una società cooperativa che assume in subappalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, affidandone l’esecuzione ai propri soci o a terzi.

In tal ambito, la citata Risoluzione n. 243/E ha esteso anche ai rapporti interni tra soci e cooperative il principio contenuto nella Circolare Ministeriale n. 19/E/2007, relativo all’applicazione del “reverse charge” alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al Consorzio-subappaltatore di lavori edili.

Inoltre, richiamando la Circolare Ministeriale n. 71/E/2000, l’Agenzia ribadisce che l’aliquota IVA del 10% prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle abitazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 2007, dall’art. 1, comma 387, lett. b), della legge 296/2006, si applica solo nei confronti del consumatore finale e non nelle fasi intermedie di realizzazione dell’intervento (ad es. eventuali subappalti).

In sostanza, con la presente Risoluzione è stato chiarito che, in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su abitazioni assunti in subappalto da società cooperative:

- l’appaltatore fattura i lavori al committente-consumatore finale, con applicazione dell’IVA al 10% (ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b, della legge 488/1999, così come prorogato dall’art. 1, comma 387, lett. b, della legge 296/2006);

- la società cooperativa subappaltatrice, che esegue la manutenzione degli edifici abitativi, fattura con applicazione dell’inversione contabile nei confronti dell’appaltatore principale (quest’ultimo dovrà integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota ordinaria del 20%);

- i soci della cooperativa che eseguono i lavori fatturano le prestazioni a questa rese, applicando anch’essi il meccanismo dell’inversione contabile (la cooperativa dovrà a sua volta integrare la fattura ricevuta applicando l’aliquota IVA ordinaria del 20%).

Buon pomeriggio!
 
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