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Quesito sulla deducibilità/detraibilità spese sanitarie.

  • Creatore Discussione Mauro Marchisotti
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M

Mauro Marchisotti

Ospite
Quesito sulla deducibilità/detraibilità spese sanitarie.


Mia mamma è ricoverata presso una struttura sanitaria privata.Ha
recentemente ottenuto dalla apposita commissione ASL il riconoscimento
dell'invalidità civile (patologie : demenza senile progressiva,
osteoporosi grave, crollo vertebrale etc… ed è pertanto costretta a letto
ed assistita continuamente poiche' 'inabile a compiere gli atti quotidiani
della vita') nonché l'assegno di accompagnamento.
Mia mamma non è fiscalmente a mio carico ne' è convivente ma rientra
ovviamente nell'elenco dei familiari per i quali è possibile la deduzione
/ detrazione.
L'istituto presso il quale è ricoverata mi rilascia regolare fattura con
l'indicazione che 'il 50% della retta è relativo a prestazioni sanitarie'
Dalle istruzioni del 730-2006 (pag.26) deduco che l'importo delle
spese….di assistenza specifica….sostenute sia dai portatori di handicap
che da coloro che sono stati ritenuti invalidi da commissioni mediche
pubbliche sono deducibili dal reddito imponibile (rigo 21) (ovviamente
solo la quota del 50% relativa alle prestazioni sanitarie e non già la
quota relativa al vitto ed alloggio)

E' corretta la mia interpretazione, oppure - piu' restrittivamente - mi
spetta soltanto la detraibilità del 19%

Grazie per la gentile collaborazione

Dr. Mauro Marchisotti
Ivrea(TO)
 
caro mauro
la interpretazione da te indicata mi pare corretta poichè ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del tuir puoi dedurre le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati nall'art. 3 legge 104/1992 che ti riscrivo per comodità
Legge 104/92

Art. 3.

Soggetti aventi diritto.

1. é persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.


Il comma 2 sempre dello stesso articolo 3 del tuir indica che tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 Codice civile.( la genitrice rientra)
ciao
 
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