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Quali sanzioni per l'elusione fiscale?

Buongiorno a tutti!

Vorrei sapere quali sono le sanzioni previste per l'elusione fiscale.
facendo una ricerca in rete ho trovato il solo disconoscimento dei vantaggi fiscali indebiti. quindi nessuna sanzione oltre il versamento di quanto dovuto. le cose stanno così?
 
L'elusione fiscale (ovvero l'abuso del diritto) consiste nell'utilizzare in maniera distorta uno strumento giuridico avente diversa ratio e finalità al solo scopo di conseguire un indebito risparmio d'imposta. Affinché si configuri l'abuso il solo e unico scopo dell'operazione abusiva dev'essere quello di conseguire un indebito risparmio di imposta. Ciò significa che se quest'ultimo è solo marginale rispetto ad altre finalità per cui l'operazione viene posta in essere l'abuso non si configura. Abusare del diritto non significa violare la legge, altrimenti si entrerebbe nel campo dell'evasione vera e propria.
Ora, se l'ufficio intende contestare al contribuente un'operazione ritenuta abusiva, deve chiaramente evidenziare in cosa consiste l'abuso e sulla base della differenza tra tassazione applicata attraverso l'operazione abusiva e la tassazione scaturente dalla rimozione dell'abuso l'ufficio applica la sanzione a seconda della violazione a cui è riconducibile la fattispecie (ad es. infedeltà della dichiarazione dei redditi se l'abuso concerne le II.DD. e dunque la dichiarazione dei redditi).
Mi fermo qui, ma si potrebbe aprire un dibattito e un forum credo non rappresenti la giusta sede per affrontare una tematica simile.
Aggiungo che solo recentemente l'abuso del diritto è stato (finalmente) codificato attraverso l'introduzione dell'art. 10-bis della L. 212/2000 ad opera del Dlgs 128/2015 con effetto dal 01/01/2016.
Saluti.
 
l'ufficio applica la sanzione a seconda della violazione a cui è riconducibile la fattispecie (ad es. infedeltà della dichiarazione dei redditi se l'abuso concerne le II.DD. e dunque la dichiarazione dei redditi).

scusami ma la cosa non mi è chiara. se viene riconosciuta l'elusione fiscale (o abuso di diritto), secondo l'art. 10-bis della L. 212/2000, perchè viene applicata la sanzione prevista da un'altra legge?
a regola dovrebbe essere applicata la sanzione prevista dalla legge sull'abuso di diritto, cioè il solo disconoscimento dei vantaggi fiscali indebiti (comma 1).
cosa mi sfugge?
 
L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (sono escluse quelle penali) è espressamente prevista dall'art. 10-bis c. 13 della L. 212/2000.
Saluti.
 
L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (sono escluse quelle penali) è espressamente prevista dall'art. 10-bis c. 13 della L. 212/2000.
Saluti.

credo di aver capito.. la sanzione propria dell'abuso di diritto è il disconoscimento dei vantaggi fiscali indebiti.
il giudice però può decidere che il caso rientri in altre fattispecie, applicando le relative sanzioni. l'art. 10 bis però stabilisce che le sanzioni applicabili sono solo quelle di natura amministrativa, e non penale.
 
Ultima modifica:
L'ufficio applica le sanzioni e non il giudice, il quale decide le controversie.
In tema di abuso del diritto, non esiste una sanzione che colpisce direttamente la fattispecie abusiva, ma la sanzione è collegata all'obbligo sottostante cui l'operazione è riconducibile.
Ad es. se per effetto di un'operazione ritenuta abusiva il contribuente ha potuto dedurre dal reddito di impresa maggiori costi rispetto a quelli che avrebbe potuto dedurre in assenza di tale operazione, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale, l'ufficio infliggerà la sanzione per dichiarazione infedele, poiché per effetto dell'operazione abusiva il contribuente ha dichiarato un reddito inferiore rispetto a quello accertato.
Saluti.
 
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