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Quale miglior rientro.........!?

Gio.

Utente
Dal 7 settembre subito la tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse e i finanziamenti pubblici, l’inasprimento delle sanzioni penali in tema di turbative d’asta, un miglioramento dell’individuazione dei soggetti operanti in cantiere, maggiori controlli sugli automezzi adibiti al trasporto materiali e rimandate ad un secondo momento l’introduzione di stazioni uniche appaltanti (SUA), della nuova documentazione antimafia e del ``codice antimafia``. Molti interrogativi rimangono sospesi sulle modalità applicative.
Nella speranza che come al solito l'azienda abituata al comportamento non proprio a doc dannoso alla concorrenza stessa nel settore non continui ad operare e le aziende virtuose non si sovraccarichino nuovamente di burocrazia e balzelli mirate al fare CASSA?!
Avanti tutta allo studio di questa nuova normativa:yes2:
 
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Se solo ci lasciassero tranquilli un paio d'annetti, tanto per tirare un po' i remi in barca, mica tanto.
Trovo che la mia testa, con l'età, somiglia sempre più ad un Commodore 64 a cui si chiedano prestazioni da computer di ultima generazione.
Sarà la vecchiaia, la stanchezza, la disillusione, ma non se ne può proprio più.
Ed è anche vero che se il fisco è facile noi che ci stiamo a fare, ma il troppo stroppia, sempre.
 
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Concordo alla grande sulla tua tesi nonche' sulla TUA firma in calce ai post.-
la soluzione e' semplice (ma forse per questo non applicabile:confused:) lasciar lavorare chi realmente lavora e produce e tartassare chi vende FUMO.......
Un buon lavoro e finale di giornata.-
Ciao
:)):yes2:
 
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Dal 7 settembre subito la tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse e i finanziamenti pubblici

mi riallaccio subito su questo argomento per un dubbio ...
non ho capito una cosa: premesso che nn occorre per l'azienda aprire un conto dedicato per ogni appalto (e fin quì ci siamo), mi chiedevo se per l'azienda che ha appalti pubblici occore comunque aprire un conto dedicato agli incassi pubblici, o se può utilizzare un conto già esistente (e basta quindi incassare con bonifico su un conto che l'azienda già ha) ...
nel senso, avrà un c/c esclusivo per gli appalti, o può essere utilizzato anche per altri incassi ??
in un senso sembra una norma assurda ...
cosa ne pensate ??
 
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Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre p.v. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese (nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati, anche se non esclusivamente, e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In caso di violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
Tali obblighi dovranno essere contrattualizzati tramite apposite clausole a pena di nullità sia dei contratti di appalto, sia dei contratti di subappalto. Le Stazioni appaltanti dovranno verificarne l’esistenza in sede di autorizzazione al subappalto, mentre le parti private avranno l’obbligo di risolvere il contratto nel caso le proprie controparti siano inadempienti all’obbligo di tracciabilità. Vige l’obbligo di segnalazione dell’inadempienza alla Stazione appaltante e alla Prefettura.
I bonifici dovranno inoltre riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante che dovrà fornire la Stazione appaltante.
Risulta subito evidente che la norma enuncia delle linee di condotta generali, ma non traduce i precetti in indicazioni applicative concrete. Questo genera molta incertezza e preoccupazione tra gli operatori, viste anche le sanzioni collegate e i grossi rischi connessi di ulteriori ritardi nei pagamenti.

Considerate anche le divergenze interpretative emerse tra Ministero degli Interni e Autorità di Vigilanza stiamo sensibilizzando e collaborando con i diversi livelli territoriali di Confindustria e Ance, nonché con le Autorità della provincia per ottenere maggiori chiarimenti e semplificazioni.

Inutile sottolineare che si tornera' quanto prima sull’argomento.-

Ciao ats tutto bien in Toscana?buona serata.-:sun:
 
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grazie ...
si tutto bene quà ... salvo soliti problemi di riscossione dai clienti che hanno tutti (credo e spero non essere l'unico) ...
ma tornando al quesito: l'assurdo della questione mi pare questo:
1) si parla solo di appalti pubblici (appalti quindi con enti pubblici)
2) il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per altre operazioni aziendali
3) ma dato che i comuni (o gli enti pubblici in genere) pagano ESCLUSIVAMENTE (almeno nella zona) con bonifico (sicuramente mai in contante) ... a che serve questa norma ???????????
l'azienda ha il proprio c/c ed incasserà come prima con la stessa metodologia ... o sbaglio ??
ciao.
 
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Ad una prima lettura saltellante qua e là per articoli di giornale e post allarmati mi pareva d'aver capito che la norma si estende a tutti quelli che sono interessati all'appalto pubblico, in qualsiasi modo, compresi i dipendenti impiegati, i subappaltatori dei subappaltatori, e così via...
Una Babele :dead:
 
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Premetto che non ho ancora letto la legge né probabilmente lo farò nei prossimi giorni ;)
Ho letto che dal prossimo 7 settembre, la tessera di riconoscimento deve essere arricchita di nuovi dettagli. In particolare, i datori di lavoro dovranno specificare anche la data di assunzione di ciascun lavoratore tenuto a indossarla nonché, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori autonomi, invece, dovranno indicare il nome del committente.

Questa disposizione si applica anche agli appalti privati?
 
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Solo finanziamenti e commesse pubbliche.-
Nella tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, della relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente (articolo 5).
Saluti.-:yes2:
 
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Solo finanziamenti e commesse pubbliche.-
Nella tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, della relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente (articolo 5).
Saluti.-:yes2:

Grazie Gio. Ciao e buon w.e.
 
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