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Quadro rw

A

alberto

Ospite
Un contribuente ha scudato nel Gen.2002 attività detenute all'estero ed ha omesso di
compilare il quadro Rw di Unico 2003, così
come chiarito dalla circ. 85/E/2001.
A seguito della riapertura dei termini per la
emersione d.l.143/2003, Rw Unico 2004 và
compilato?
Secondo me, sì.

[%sig%]
 
ecco qunto apparso su "Il sole 24 ore" dell 22.04.2004

Per lo «scudo» emersione in vista

Una correzione alle istruzioni conferma la fine della moratoria per le regolarizzazioni del 2002

ROMA • Unico 2004 conferma la segnalazione in RW per i capitali regolarizzati e lasciati all’estero con lo scudo fiscale, nel corso del 2002: l’indicazione è arrivata da una rettifica al modello Unico persone fisiche, che è stata resa disponibile da ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate. La rettifica è contenuta in un comunicato, che sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» e correggerà in più punti il fascicolo 2 e il fascicolo 3 delle istruzioni al modello Unico (approvato con provvedimento delle Entrate datato 16 marzo e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla «Gazzetta» del 31 marzo scorso). Vediamo più in dettaglio le correzioni annunciate ieri tramite il sito Internet. Regolarizzazioni in RW. L’unica correzione al fascicolo 2 delle istruzioni riguarda le avvertenze per il modulo RW (il modulo riservato al monitoraggio valutario) e provvede a eliminare l’anno 2002 dalla moratoria riconosciuta dallo scudo fiscale: l’esclusione dalla compilazione di RW per le somme regolarizzate con lo scudo è, infatti, limitata ai «contribuenti che nel corso dell’anno 2003 — questa la dicitura definitiva — hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all’estero». E infatti, ai contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale è concesso, per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata presentata la dichiarazione riservata e per il periodo precedente, di non indicare in RW i dati relativi alle attività oggetto di regolarizzazione. La fine della moratoria per le operazioni da scudo effettuate nel corso del 2002 era stata già segnalata sul Sole-24 Ore del 14 aprile, dove si dava anche conto della difformità delle istruzioni a Unico. Una difformità sanata ora dalla rettifica. Restano sempre senza alcun obbligo di segnalazione i capitali riemersi con lo scudo fiscale e rimpatriati in Italia, in modo integrale oppure attraverso la formula del «rimpatrio giuridico». Dovrebbe, inoltre, essere sollevato dalla compilazione del modulo RW — si veda sempre «Il Sole-24 Ore» del 14 aprile — chi nel 2003, in occasione dello scudo-bis, ha rimpatriato attività che erano state precedentemente regolarizzate nel 2002. Questi soggetti non sembrano soggetti alla compilazione di RW per l’anno 2003, per il periodo cha va dal 1 gennaio 2003 fino alla data del rimpatrio. Lo stesso articolo 6, comma 2, lettera d del Dl 282/02, disciplinando lo scudo-bis, ha esteso la moratoria non solo alle attività regolarizzate, ma anche a quelle rimpatriate nel corso del 2003. Le modifiche al concordato preventivo. È lungo, ma in larga parte limitato a interventi più formali, l’elenco delle correzioni annunciate dalla rettifica per il concordato preventivo, all’interno del fascicolo 3 delle istruzioni. A pagina 6 di questo fascicolo il riferimento alle attività economiche viene adeguato alla classificazione Atecofin 2004; a pagina 8 un rimando al solo reddito d’impresa è integrato in «reddito d’impresa e di lavoro autonomo»; a pagina 10 il calcolo dell’importo è meglio specificato per quanto riguarda l’ammontare degli aggi e dei proventi derivanti da generi a ricavo fisso. Altre correzioni nell’area del concordato riguardano, sempre all’interno del fascicolo 3: la pagina 10, dove si precisa l’indicazione dell’ammontare di compensi e ricavi risultanti da Unico 2002; la pagina 11 (il primo periodo corretto comincia in realtà alla pagina precedente), dove vengono rivisti il riferimento agli accertamenti, il rimando ai righi da CP6 a CP12 e le modalità per il calcolo dell’importo da riportare in CP14, colonna 1. Le altre correzioni. Completano la serie delle integrazioni al fascicolo 3 altri quattro interventi. Il primo è indirizzato ai fondi pensione «interni» e adegua le indicazioni di Unico a quanto affermato da precedenti interventi interpretativi, in merito all’utilizzo del 3% delle quote di accantonamento al Tfr destinato a forme pensionistiche complementari (pagina 25 del fascicolo). Vengono, inoltre, integrate le avvertenze per il rigo RF45 (a pagina 27 del fascicolo) e quelle per la colonna 3 del rigo RG30 (pagina 39). Infine, è stata corretta un’erronea indicazione dell’anno 2001 (ora divenuto anno 2002) nella pagina 81, in materia di regime forfetario dei contribuenti minimi.
 
Grazie Stefano,
mi era sfuggito l'articolo del Sole.
Ora è tutto chiaro.

[%sig%]
 
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