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pugile professionista

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Utente
ho il caso di un pugile professionista il quale al momento ha in essere un "contratto di lavoro autonomo tra pugile professionista e società sportiva ai sensi degli artt. 3, 4, 7 e 8 della legge n. 91/81". In tale contratto si specifica che i pagamenti effettuati dalla società al pugile verranno corrisposti a fronte di presentazione di documento fiscalmente valido. Occorrerebbe pertanto procedere all'apertura della PIVA. Con quale codice attività ?
grazie
 
Riferimento: pugile professionista

ho trovato questo .


Il professionismo sportivo
E’ professionista sportivo colui il quale esercita attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI che hanno riconosciuto il professionismo.

Testo base è la Legge n. 91 del 1981 e successive modificazioni. Che disciplina il rapporto di lavoro sportivo.

Il rapporto di lavoro sportivo viene disciplinato in maniera diversa dal rapporto di lavoro ordinario, per i soggetti , che per il contenuto della prestazione che , infine per la forma del contratto.

Solo quegli atleti che gareggiano per società sportive affiliate a Federazioni che hanno riconosciuto il professionismo, possono essere considerati sportivi professionisti.

Tutti gli altri saranno considerati sportivi dilettanti, anche se hanno conseguito notevoli guadagni dalla propria attività sportiva.

Si comprende la portato di quanto detto se si pensa che ad oggi il CONI ha riconosciuto il professionismo solo per 6 Federazioni sportive Nazionali , ovvero Calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro.

L’art. 2 della l. 91 contiene l’elenco degli sportivi professionisti, atleti, allenatori i direttori tecnico sportivi, ed i preparatori atletici, anche se solo per l’atleta vige la presunzione di rapporto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure professionali dovrà essere accertato di volta in volta sulla base di criteri forniti dal diritto del lavoro.

La prestazione può formare oggetto di lavoro autonomo solo ove ricorrano i requisiti stabiliti dall’ art. 3 comma 2 l. 91.

l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno .
Il rapporto di lavoro nello sport si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipulazione di un contratto in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam. , secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Il Contratto individuale stipulato nelle forme suddette deve essere depositato presso la Federazione sportiva o la Lega di appartenenza che lo approva perfezionandolo.

Il contratto deve contenere clausole quali il rispetto da parte dello sportivo delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Sono di regola inserite clausole compromissorie con le quali le controversie relative all’attuazione del contratto, insorte tra le parti siano deferite a collegi arbitrali.

Il contratto di lavoro non può avere durata superiore a 5 anni.

Trova applicazione al lavoro sportivo lo Statuto dei Lavoratori ad eccezione:

art. 18, in materia di licenziamenti individuali dei seguenti articoli;
art. 4, sul divieto di impianti audiovisivi;
art. 5, sugli accertamenti sanitari;
art. 13, in tema di qualifiche e mansioni;
artt. 33 e 34, in materia di assunzione mediante collocamento;
art. 7, per le sanzioni irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali.
L’art. 7 della L. 91\1981 prevede che l’'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità.

Prevede anche l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti con rapporto di lavoro autonomo, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive mente gli atleti con rapporto di lavoro autonomo , detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

L’art. 8 dispone che le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica.


codice ateco...( forse ? )
74.90.99 Altre attività professionali nca

ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE

93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca ( ???????)
 
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