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provvigioni

F

federica

Ospite
<HTML>ho percepito per 7 mensilità provvigioni sulla vendita di polizze assicurative. Su quese provvigioni mi è stata calcolata e trattenuta la ritenuta del 18,5% sul 50% del lordo, vorrei sapere in quale quadro dell'unico 2001 dovrò dichiarare questo reddito? Preciso che non ho partita iva e che adesso sono stata assunta con contratto dipendente a tempo indeterminato. E' corretto inserirle nel rigo RL10? Potrò portare in deduzione le spese del carburante e di ristoro? Grazie</HTML>
 
<HTML>La collocazione al rigo RL10 dei compensi incassati per l'attività descritta nel quesito risulta corretta.
Non potrà darsi corso alla detrazioni dei costi sostenuti nello svolgimento dell'attività in quanto il soggetto non era titolare di partita Iva.
Dovranno di contro essere esposte al rigo RL23 le ritenute d'acconto subite.
Le ritenute d'acconto calcolate al 50% sulla'aliquota determinata dall'art. 11 del TUIR D.P.R. 917/86 sono così stabilite dall'art. 25 bis del D.P.R. 600/73 ma relativamente ai compensi derivanti da provvigioni ecc. ecc.
Nel caso in esame non sembra sia intercorso un rapporto di agenzia ma di prestazioni occasionali (giusta la collocazione al rigo RL10) anche perchè l'instaurarsi di un rapporto di commissione, di agenzia o di mediazione va soggetto a registrazione in Camera di Commercio e l'apertura quindi di una attività imprenditoriale.
Non sembra che questo sia avvenuto quindi i compensi dovevano essere assogettati alla ritenuta di acconto del 20% sull'intero compenso così come stabilito dall'art. 25 D.P.R. 600/73 comma primo.</HTML>
 
<HTML>Ringrazio, ma preciso che mi è stata operata una ritenuta pari al 18,50% sul 50%.
Come mi comporto?</HTML>
 
<HTML>Innanzitutto in Unico andranno inserite le effettive ritenute effettuate al corrispondente rigo del quadro RL.
Con riferimento all'errato calcolo della ritenuta è possibile riscontrare nello stesso un mancato parziale versamento delle ritenute stesse.
Poichè tale rilevazione (l'aliquota della ritenuta) è da effettuarsi in capo al percipiente sarà in capo allo stesso che verrà rilevata la mancanza parziale.
E' possibile sanare tale situazione con ricorso al ravvedimento operoso che prevede una drastica diminuzione delle sanzioni.</HTML>
 
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